Procedura semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici anche nelle porzioni di cave
È quanto prevede il decreto Aiuti, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura questa settimana, che oltre a intervenire con una serie di sostegni per limitare l’impatto del caro energia sui cittadini, introduce una serie di novità finalizzate ad aumentare l’indipendenza energetica italiana.
Tra queste viene dato spazio anche al comparto cave e miniere. O, meglio, alle porzioni di cave e miniere. Le tre modifiche introdotte, infatti, fanno riferimento proprio alle porzioni, in modo da valorizzare anche alcune parti del territorio senza dover per forza far riferimento all’intero sito, andando a recuperare quelli non più utilizzabili.
Il primo intervento va a modificare l’articolo 6, comma 9 bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, andando ad aggiungere alle parole “cave o lotti” la locuzione “o porzioni”. In sostanza, viene prescritta la procedura abilitativa semplificata (Pas) per la costruzione di impianti fotovoltaici fino a 20 Mw anche per le porzioni di cave. Rimane la condizione che le stesse non siano più suscettibili di ulteriore sfruttamento, quindi siano ferme e non utilizzate.
La seconda modifica cambia invece il dlgs 199/2021, precisamente l’articolo 20, comma 8, lettera c e riguarda quelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale. Il dlgs 199 le considerava come aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il dl Aiuti estende questa considerazione anche alle porzioni di cave e miniere.
Infine, il decreto interviene sull’articolo 9-ter, comma1, del dl 17/2022, inserendo anche la dicitura “in esercizio”. In pratica, prevede anche per le cave in esercizio, e non solo per quelle dismesse, l’applicazione della Pas per l’installazione di impianti fotovoltaici sino a 1 Mw collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici.