Il MASE- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso alla Commissione UE la proposta di aggiornamento del Piano Nazionale integrato Energia e Clima, cd. PNIEC
Come segnalato dallo stesso MASE – centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima, superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030.
L’aggiornamento del Piano porterà all’approvazione definitiva del testo entro il giugno 2024. Tra i contenuti:
- una quota del 40% di rinnovabili nei consumi finali lordi di energia che sale al 65% per i consumi solo elettrici;
- il 37% di energia da rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento;
- il 31% nei trasporti;
- il 42% di idrogeno da rinnovabili per gli usi dell’industria.
Grazie al PNIEC vengono stabiliti, tra l’altro, gli obiettivi nazionali in prospettiva (2030) sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, di mercato unico dell’energia e di ricerca, innovazione e competitività, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.
Emissioni odorigene
Un altro importante tassello per la ‘salute ambientale’ del Paese è rappresentato dal decreto direttoriale, firmato e pubblicato dal MASE, che adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.
Si tratta di un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.
Nel merito, gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), norma che disciplina le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.
Le linee guida si applicano:
- in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del TU Ambiente (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA;
- nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
Il decreto, in definitiva, fornisce un elenco di riferimento di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.
Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.