Bonus edilizi nel nuovo TUIR: cambiano i riferimenti normativi, non le regole operative

da | 20 Lug 2026 | Costruzione, ambiente e territorio

Dal 1° gennaio 2027 Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus saranno disciplinati dal nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

Per i tecnici restano invariati requisiti, aliquote e limiti di spesa, ma occorrerà aggiornare la documentazione fiscale e amministrativa con i nuovi richiami normativi

Il decreto legislativo n. 117/2026 riscrive il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e, dal 1° gennaio 2027, riunisce al suo interno la disciplina delle principali agevolazioni per gli interventi edilizi. L’obiettivo è esclusivamente di riordino normativo: non vengono modificati i presupposti per accedere ai bonus, né le percentuali di detrazione, i massimali di spesa o le relative scadenze.

Per professionisti tecnici, imprese e contribuenti cambia però il riferimento legislativo da richiamare nella documentazione relativa agli interventi agevolati.

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Nuovi articoli da utilizzare nei documenti

Dal 2027 i riferimenti da indicare nelle pratiche fiscali saranno gli articoli 17, 371, 372 e 373 del nuovo TUIR. I nuovi richiami dovranno essere utilizzati nella predisposizione della documentazione tecnica e fiscale, compresi i bonifici parlanti, le comunicazioni e gli altri atti collegati alla fruizione delle detrazioni.

Si tratta di un aggiornamento apparentemente formale, ma destinato ad avere effetti operativi nell’attività quotidiana di progettisti, direttori dei lavori e consulenti fiscali.

Bonus Ristrutturazioni: disciplina ordinaria e regime transitorio

L’articolo 17 recepisce la disciplina ordinaria della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, sostituendo il precedente riferimento all’articolo 16-bis del DPR 917/1986.

La detrazione a regime resta pari al 36%, con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. Continuano inoltre a essere agevolabili le spese professionali sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazioni, verifiche tecniche e prestazioni strettamente connesse agli interventi.

Per il periodo transitorio 2025-2027 occorre però fare riferimento all’articolo 373, che mantiene il tetto di spesa di 96.000 euro e prevede, per il 2026, la detrazione del 50% sugli interventi effettuati sull’abitazione principale da proprietari o titolari di diritti reali. Dal 2027 le aliquote si ridurranno rispettivamente al 30% e al 36% per le prime case.

Resta inoltre confermata l’esclusione delle caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili dalle spese detraibili.

Ecobonus: nessuna modifica ai requisiti

La disciplina dell’Ecobonus confluisce nell’articolo 372 del nuovo TUIR senza variazioni sostanziali. Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 continuano ad applicarsi la detrazione del 36%, elevata al 50% per gli interventi sull’abitazione principale.

Anche per questa agevolazione resta esclusa la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale costituiti esclusivamente da caldaie alimentate a combustibili fossili. Dal 2027 le percentuali passeranno al 30% e al 36%.

Sismabonus: nuovo riferimento normativo

Gli interventi di riduzione del rischio sismico saranno disciplinati dall’articolo 371 del nuovo TUIR, che sostituisce i precedenti richiami al decreto-legge n. 63/2013.

Il regime delle detrazioni rimane invariato: nel 2026 è confermata l’aliquota del 36%, elevata al 50% per gli interventi sull’abitazione principale, con limite di spesa pari a 96.000 euro. Dal 2027 le aliquote scenderanno rispettivamente al 30% e al 36%.

Attenzione ai nuovi richiami normativi

Per i professionisti il cambiamento più rilevante riguarda quindi l’aggiornamento della modulistica e della documentazione fiscale. Pur in assenza di modifiche alle condizioni di accesso ai bonus edilizi, dal 1° gennaio 2027 sarà necessario utilizzare i nuovi articoli del TUIR nei bonifici parlanti, nelle relazioni e negli altri documenti predisposti a supporto delle detrazioni, evitando di richiamare le disposizioni ormai superate.

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