Pubblicità
  • Leadeboard INIM
  • Certifico 4.0

Fotovoltaico, locatario, limiti di spesa, prevalente residenzialità: le ultime del Fisco sul Superbonus

da | 9 Giu 2022 | Costruzione, ambiente e territorio

Ultime novità del fisco sul Superbonus

Dopo un silenzio di mesi, l’Agenzia delle Entrate è tornata a ‘produrre’ chiarimenti a volontà sul Superbonus, probabilmente perché l’ultima modifica – ad opera del DL Taglia Prezzi (21/2022, convertito in legge 51/2022) pare aver dato una certa stabilità alle regole della maxi-agevolazione prevista dagli articoli 119 e 121 del DL Rilancio, oltre a quelle degli altri bonus edilizi ‘ordinari’.

Vediamo di riassumere le principali risposte delle Entrate, alcune peraltro sullo stesso argomento che può presentare, come sappiamo, sfaccettature diverse.

  • Pannelli solari con ascensore: il limite scende a 1.600 euro per kw/ora

Nella risposta 287, si tratta di un edificio di 3 piani, costituito da 4 unità immobiliari. Su due di queste saranno realizzati alcuni interventi “trainanti” e “trainati” di riqualificazione energetica e la realizzazione di un nuovo vano ascensore per disabili per il superamento delle barriere architettoniche.

Pubblicità
Notifier Centrali AM

Qual è il massimale di spesa per l’installazione di un impianto solare fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica?

Le Entrate ricordano che l’ammontare complessivo delle spese ammesso alla detrazione è pari a 48mila euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (art.119, comma 5 DL Rilancio).

Tale limite – si è precisato con la circolare n. 24/2020 – si riduce a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui l’installazione dei pannelli solari “sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del apr 380/2001”.

Considerato che la realizzazione di un ascensore rientra nel perimetro della “ristrutturazione edilizia”, il limite di spesa ammesso al Superbonus per l’installazione contestuale dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza.

  • Lavori edilizi eseguiti dal locatario di un appartamento

Nella risposta 288, si precisa che i lavori edilizi eseguiti dal locatario di un appartamento e un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare, che ha dato il consenso, sono agevolabili.

Anche qui si richiama la circolare 24/2020, con la quale è stato precisato che la detrazione spetta anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

  • Limiti di spesa ammessi al Superbonus

La risposta 289, piuttosto corposa, ‘narra’ del caso di una demo-ricostruzione con ampliamento attraverso interventi strutturali, che prevedono l’installazione di un impianto termico centralizzato a “biomassa” a servizio di entrambi gli alloggi, l’isolamento termico delle superfici, la sostituzione degli infissi, la posa in opera di schermature solari, l’installazione di dispositivi multimediali e di un impianto fotovoltaico sul complesso edilizio.

Si chiedono lumi sui limiti di spesa sia per gli interventi antisismici che di efficientemente energetico.

Le Entrate forniscono quindi tantissimi chiarimenti:

  • per la realizzazione di lavori antisisimici, per quelli di completamento (rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico) e per gli ulteriori interventi edilizi (ristrutturazione e miglioramento funzionale dell’autorimessa pertinenziale), il limite massimo di spesa è pari a 192 mila euro (96.000×2) perché i lavori ammessi al Sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili (risoluzione n. 60/2020);
  • in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari, quindi, ‘prende’ una detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam e al volume non riscaldato delle pertinenze.
  • per la sostituzione degli infissi, strettamente collegata all’efficientamento energetico, va valorizzata la sola situazione finale e la detrazione spetta anche qualora, nell’ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli stessi.

In definitiva, con riferimento ai prospettati interventi, l’ammontare massimo di spesa è di:

  • 090 euro (60.000/1.1 = 54.545 x 2) per l’installazione di collettori solari termici, di infissi e di schermature solari;
  • 30mila euro (15.000 x 2) per l’installazione di impianti di domotica;
  • 48mila euro e, comunque, nel limite di spesa di 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale per l’installazione di impianti fotovoltaici (essendo contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia).

 

  • Superbonus ok con prevalenza residenziale

Proseguiamo la carrellata con la risposta 306, secondo la quale il proprietario di un edificio composto da due unità abitative al primo piano, una pertinenza e due negozi al piano terra, che intende effettuare dei lavori di ristrutturazione finalizzati al consolidamento e miglioramento statico dell’intera unità, potrà accedere al Superbonus considerando che la superficie residenziale di mq 175,64, supera il tetto del 50% dei metri quadri complessivi (mq 294,28).

Quel che conta è infatti la prevalenza della porzione residenziale dello stabile rispetto a quella adibita ad uso ufficio, che consente all’istante di accedere all’agevolazione.

La spesa ammissibile sarà pari a 480mila euro, cioè 96.000 per ciascuna unità di cui si compone il fabbricato.

  • Il box resterebbe fuori dal calcolo della residenzialità ma dentro i limiti di spesa

Chiudiamo con la risposta 314, dove il Fisco chiarisce che la superficie dell’autorimessa non partecipa al calcolo della prevalenza residenziale del condominio “misto”, la quale, in ogni caso, va determinata considerando la superficie catastale delle singole unità immobiliari che lo compongono.

Per il Superbonus, in ogni caso, la stessa autorimessa concorre all’individuazione del limite di spesa.

Pubblicità
  • blumatica box safety checkapp

La Bei scommette sull’energia solare

BEI, Banca europea degli investimenti: Ok a un piano di investimento di 1,7 miliardi in Italia, Spagna e Portogallo La Banca europea degli investimenti pronta a puntare sullo sviluppo dell’energia solare. Il 25 settembre, infatti, la Bei ha approvato un piano di...

Iscriviti alla newsletter

Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti da Opificiumagazine.it

Grazie! Ti sei iscritto alla newsletter.

Pin It on Pinterest