Presto che tardi! Riepilogo incentivi in scadenza a fine 2022 e cosa cambia dal 2023
Mancano circa 50 giorni alla fine dell’anno e sappiamo che imprese e professionisti, se vorranno prendere gli incentivi relativi alla Transizione 4.0 (beni materiali e immateriali, Bonus Formazione 4.0) nella loro versione ‘maggiorata’, dovranno procedere entro il 31 dicembre 2022, altrimenti poi – al netto di proroghe – scatteranno le aliquote rimodulate verso il basso a partire dal 1° gennaio 2023.
Facciamo un veloce riepilogo.
Bonus Formazione 4.0
Sappiamo che il DL Aiuti (50/2022) ha potenziato le aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0, aumentandole:
- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- dal 40% al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
NB – Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 e al 35%.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (materiali)
Si incentivano le imprese e i professionisti che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
- 10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.
La proroga per le tre successive annualità sancita dalla legge di bilancio 2022 prevede una rimodulazione del credito d’imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
Il bonus è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
- 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.
Attenzione: nel 2023 scatterà anche la nuova fascia introdotta dall’art. 10 del DL Sostegni-ter (4/2022) secondo cui per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il bonus verrà riconosciuto nella misura del 5% del costo per investimenti fino a 50 milioni. Quindi, nel 2023, il bonus sarà riconosciuto nella misura del 5%:
- per la quota superiore a 10 mln e fino a 50 mln per gli investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica (da individuarsi con apposito decreto);
- per la quota superiore a 10 mln e fino al limite massimo di 20 mln, per gli investimenti in beni materiali 4.0 diversi dai precedenti.
Credito di imposta per investimenti in beni non strumentali 4.0 (immateriali)
Per il periodo d’imposta 2022, da ultimo è intervenuto a ‘maggiorazione’ il Decreto Aiuti (50/2022).
La misura più elevata si applica anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nello specifico:
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 il bonus è riconosciuto nella misura del 50% del costo fino a 1 milione di costi ammissibili;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), l’agevolazione scende 20% da calcolarsi su investimenti fino al limite massimo di 1 milione di euro.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica.
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
Per maggiori dettagli, è sempre consigliabile esplorare le pagine ufficiali dedicate del Ministro dello Sviluppo Economico dedicate alla “Transizione 4.0”.