L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2022, fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di agevolazioni fiscali riconosciute in forma di crediti d’imposta.
Vanno segnalati, tra questi, anche i bonus investimenti in beni strumentali nuovi (cd. Transizione 4.0) e il tax credit “ricerca e sviluppo”.
Investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali)
Le delucidazioni riguardano il comma 44 dell’art.1 della legge 234/2021, inerente tempistiche, misure e limiti del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.
L’agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto entro il dicembre 2022).
Nel documento di prassi, oltre a ricordare le ‘regole’ generali, si evidenzia che:
- per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, al 5% se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. In merito alla soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga;
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati a dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d’imposta già vigente.
R&S in transizione ecologica, innovazione 4.0 e altro
Poi si passa ai chiarimenti sul comma seguente della Manovra 2022, il n.45 che ha rinforzato gli incentivi previsti nella legge di Bilancio 2020 in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e di design/ideazione estetica.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che:
- si può fare riferimento ai precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sulla precedente disciplina in materia di ricerca e sviluppo (art.3 del DL 145/2013) e in particolare alle circolari n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020 nella misura in cui le indicazioni già fornite risultano compatibili con l’attuale quadro normativo;
- è possibile applicare i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2021 in merito alla corretta interpretazione dell’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta, dell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fini della legittimazione all’utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annuali.