Sempre in attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo che il Decreto Aiuti (Energia e Investimenti) contiene diverse specifiche di interesse per le imprese, compreso il pacchetto “transizione 4.0” che va a potenziare sensibilmente due crediti d’imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0:
- il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0;
- il credito d’imposta formazione 4.0.
Industria 4.0
Si prende un incremento del credito d’imposta per i beni strumentali immateriali 4.0: nello specifico l’aliquota sale dal 20 al 50 % fino al 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni.
In tal senso vale la pena riepilogare la situazione aggiornata su questo tipo di credito d’imposta:
- investimenti anno 2022 o entro il 30.06.2023 su prenotazione: credito del 50% entro il limite massimo di 1 milione di euro (articolo 1, comma 1058, legge 178/2020 modificato dal DL Aiuti);
- investimenti anno 2023 o entro il 30.06.2024 su prenotazione: credito del 20% entro il limite massimo di 1 milione di euro (articolo 1, comma 1058, legge 178/2020);
- investimenti 2024 o entro il 30.06.2025 su prenotazione: credito del 15% entro il limite massimo di 1 milione di euro (articolo 1, comma 1058-bis, legge 178/2020);
- investimenti anno 2025 o entro il 30.06.2026 su prenotazione: credito del 10% entro il limite massimo di 1 milione di euro (articolo 1, comma 1058-ter, legge 178/2020).
Formazione 4.0
Per rispondere alla carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale viene incrementata l’aliquota del credito d’imposta per la formazione, dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese.
E’ prevista, contestualmente, una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.
Nello specifico, si va a modificare il comma 211 dell’articolo 1 della legge 160/2019 agendo su due distinte linee:
- rafforzamento del credito d’imposta per le Pmi la cui attività formativa soddisfi i requisiti previsti dal Decreto;
- depotenziamento del credito d’imposta per le Pmi la cui attività formativa non soddisfi le condizioni previste dal Decreto.
La condizione per l’aumento delle aliquote è che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Aiuti e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le condizioni previste sopra, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.