In merito allo stato di esecuzione del Piano Transizione 5.0 e alle conseguenze operative per i professionisti tecnici abilitati, con riferimento all’AS n. 1718, che prevede la conversione in legge del DL n. 175/2025, il Consiglio Nazionale ha voluto rilasciare alcuni contributi per supportare il lavoro parlamentare del provvedimento
Non avendo avuto modo di partecipare alle audizioni parlamentari, abbiamo presentato un documento contenente alcune proposte di emendamento, ribadendo la piena disponibilità della categoria a collaborare con Organi parlamentari, imprese, enti pubblici nella fase di attuazione e monitoraggio della misura.
Tra le proposte di modifica, all’art. 1 comma 1, abbiamo proposto di introdurre cause di esclusione della decadenza per irregolarità non imputabili l’impresa, quali possibili disfunzioni dei sistemi informatici del GSE oppure la mancata ricezione di comunicazioni per cause di forza maggiore o, ancora, i ritardi dovuti a problematiche tecniche della piattaforma telematica. Per il CNPI, la possibilità di sanare errori formali eviterebbe la dispersione di risorse già impegnate e consentirebbe di ottimizzare l’utilizzo dei fondi stanziati, in conformità ai principi di economicità ed efficienza.
All’articolo 1, comma 2, l’emendamento che abbiamo presentato intende precisare che il divieto di cumulo tra credito d’imposta Transizione 5.0 e credito d’imposta Beni strumentali 4.0 si riferisce alla fruizione effettiva dei due crediti (mediante comunicazioni consuntive), non alla mera presentazione di comunicazioni preliminari di prenotazione aventi finalità ricognitive. La precisazione è necessaria, in quanto le imprese, al momento della prenotazione (27 novembre 2025), non dispongono ancora di tutti gli elementi tecnici e documentali necessari per individuare con certezza quale credito d’imposta risulti più vantaggioso e/o applicabile. In questo modo, dunque, la scelta definitiva potrà essere effettuata solo al completamento dell’investimento quando sono disponibili: la certificazione finale di riduzione dei consumi; la documentazione contabile definitiva; la verifica dei requisiti tecnici effettivi. Inoltre, al fine di razionalizzare le procedure, si introduce l’obbligo per il GSE di verificare la coerenza tra comunicazione di prenotazione e comunicazione di completamento anche in assenza di formale rinuncia, evitando formalismi procedurali inutili e consentendo al GSE di svincolare automaticamente le somme prenotate sul credito non fruito. Infine, è stato proposto che, in caso di mancato riconoscimento del credito Transizione 5.0 per esaurimento delle risorse, l’impresa potrà accedere al credito per beni strumentali 4.0 senza perdere il beneficio a causa di una scelta preliminare effettuata in un momento non idoneo.
E ancora, all’articolo 1 comma 3, la modifica emendativa presentata introduce il diritto al contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedi-mento di annullamento della prenotazione del credito d’imposta, in conformità ai principi costituzionali di difesa (art. 24 Cost.) e del giusto procedimento (art. 97 Cost.). A garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente munito, l’annullamento della prenotazione costituisce un provvedimento ablatorio, che incide gravemente sulla sfera giuridica dell’impresa beneficiaria. È pertanto necessario garantire: la preventiva comunicazione delle contestazioni; un termine congruo (20 giorni lavorativi) per presentare controdeduzioni; l’obbligo per il GSE di valutare le controdeduzioni e di confutarle espressamente nel provvedimento finale.
In conformità ai principi della legge 241/1990, l’introduzione del contraddittorio procedimentale si allinea ai principi generali del procedimento amministrativo (artt. 7, 8, 10, 10-bis L. 241/1990), garantendo la partecipazione del destinatario al procedimento, la motivazione rafforzata del provvedimento finale e la possibilità di fornire documentazione integrativa.
La comunicazione del provvedimento preliminare anche attraverso il coinvolgimento del soggetto certificatore consente di verificare eventuali errori o inesattezze nella valutazione tecnica del GSE, in modo che possa fornire chiarimenti tecnici sulla metodologia applicata e integrare la documentazione tecnica ove necessario. Inoltre, si introduce espressamente il principio per cui non costituiscono causa di annullamento le irregolarità di natura formale. L’introduzione della fase di contraddittorio, lungi dal rallentare il procedimento, consentirebbe di ridurre il numero di provvedimenti di annullamento impugnati, chiarire tempestivamente le contestazioni ed evitare contenziosi giudiziari lunghi e costosi sia per l’impresa che per il GSE. Infine, durante la fase di contraddittorio, gli effetti del provvedimento preliminare sono sospesi, evitando che l’impresa subisca pregiudizi prima di aver potuto esercitare il diritto di difesa.










