In una recente e interessante risposta a interpello, la n.336/2022, il Fisco fornisce alcune delucidazioni sulla misura ex art.1 commi da 184 a 197 della legge 160/2019 (Finanziaria 2020), ovverosia il bonus per gli investimenti in beni strumentali che fa parte delle agevolazioni denominate “Transizione 4.0”.
La risposta, quindi, assume una certa valenza per gli investimenti complessi delle imprese in impiantistica innovativa (nel caso specifico, si tratta di un impianto di coestrusione per la produzione di foglia multistrato).
Dopo aver fornito una serie ‘infinita’ di informazioni, l’Istante chiede di sapere se l’impianto potrà beneficiare dell’agevolazione di cui sopra, evidenziando che le agevolazioni per i beni elencati nell’allegato A della legge n. 232/2016 sono rivolte all’acquisto di beni strumentali nuovi, tra i quali rientrano anche le «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime».
Iper-ammortamento: le regole
Il Fisco in tal senso riepiloga le regole per l’iper-ammortamento, più volte prorogato, sino ad arrivare alle specifiche della Legge di Bilancio, che ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile; con l’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) è stato previsto un rafforzamento della misura relativa al predetto credito d’imposta. Tale disciplina prevede, in particolare, la concessione di un ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Le tempistiche dell’investimento e le regole della competenza
Si passa, poi, al riesame dei momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, determinanti per ‘capire’ se spetta la fruizione del sopracitato iper-ammortamento, come specificato nella circolare 4/E/2017.
In merito al «momento di effettuazione dell’investimento», rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, nella circolare sopracitata l’AdE ha chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Peraltro, la rilevanza del citato articolo 109, ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, è stata confermata anche in relazione al credito di imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020.
Ok al Bonus Transizione 4.0
Con riferimento al caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla società istante, si evince che l’impianto descritto in istanza rappresenta un investimento complesso, costituito da un insieme di beni, consegnati in tempi differenti da diversi fornitori terzi.
Si è in presenza, più precisamente, di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni effettuate presso diversi fornitori (principalmente attraverso contratti di compravendita e attraverso un contratto di leasing).
In virtù di quanto sopra indicato, per le Entrate i costi sostenuti dalla società devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili – e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore – facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se qualificabile come “onere accessorio”), secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.