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Transizione 4.0: ecco i codici tributo per il PNRR

da | 1 Dic 2021 | Impiantistica elettrica e automazione, Notizie

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, ha identificato i codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”.

Transizione 4.0 PNRR: di cosa si tratta

La misura – prevista nel PNRR (decisione di esecuzione per l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia del 13 luglio 2021) – è finalizzata a sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:

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  • beni capitali;
  • ricerca, sviluppo e innovazione;
  • attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

Si tratta di una “tax credit” e copre le spese di cui chiedere il rimborso nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l’anno fiscale non corrisponde all’anno civile).

Il collegamento con le Manovre

Chiariamo che queste misure sono previste, oggi, dalle Leggi di Bilancio 20218, 2020 e 2021, alla voce rispettivamente:

  • credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0;
  • credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese;
  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard.

I codici tributo

Nella decisione di esecuzione di cui sopra, si demandava appunto a una risoluzione delle Entrate per individuare i codici tributo giusti per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici del Fisco.

Con la risoluzione in oggetto, quindi, si dispone che devono essere utilizzati i codici tributo già istituiti, sulla base delle istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.

I riferimenti (codici numerici) sono:

  • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”;
  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” – questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali, ma in ogni caso la parte finanziata dal Pnrr è solo quella relativa ai beni immateriali;
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
  • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • 6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6897” denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

La risoluzione, infine, fornisce informazioni anche sul monitoraggio delle misure agevolative, ricordando che i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, secondo le relative istruzioni.

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