Gli incentivi finanziati con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possono essere cumulati con altre agevolazioni. A patto naturalmente di non coprire gli stessi costi.
A specificarlo una Circolare (n 33) della Ragioneria dello Stato del 31/12/2021 che chiarisce ogni dubbio interpretativo sul tema.
La questione era emersa a seguito di un precedente documento della stessa agenzia (datata 14 ottobre 2021) in materia di Istruzioni tecniche per il Pnrr, che precisava “ l’ obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.
Un principio questo interpretato come un sostanziale divieto di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, anche se finanziate con risorse statali.
Nella nuova circolare si chiarisce come il doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili. Il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito.
Naturalmente questo principio vale anche per il capitolo relativo a Industria 4.0. Nella circolare, la Ragioneria dello Stato specifica infatti che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In questo caso nel caso in cui l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.