Tra perizie, responsabilità e assicurazioni, quello che devono sapere – e che serve – a periti e ingegneri per asseverare gli investimenti delle imprese
La speciale guida del CNPI risponde a tutte le domande principali sul tema “Transizione 4.0”, recentemente ‘ampliato’ dal PNRR e dal DL Sostegni Bis.
Le domande principali che trovano chiarimenti nel vademecum sono:
- cos’è il Piano Transizione 4.0?
- cosa prevede?
- come si accede alle agevolazioni?
- come è possibile utilizzare i crediti d’imposta?
- qual è il ruolo dei professionisti?
Vediamo però di riassumere i ‘paletti’ di specifico interesse per periti industriali e gli altri professionisti tecnici.
Perizia asseverata: la rilasciano solo i periti industriali o gli ingegneri
Per ‘provare’ gli investimenti le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata attestante la congruità con i requisiti di cui agli allegati A e B della legge 232/2016.
Questa perizia, inserita dal comma 1062 della Legge di Bilancio 2021, può essere rilasciata esclusivamente da un perito industriale o da un ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali oppure sostituita da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Attenzione: l’onere è obbligatorio per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro. Per i beni di valore inferiore l’onere può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi DPR 445 del 28 dicembre 2000, ovvero da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Perizia asseverata: responsabilità e assicurazione professionale
Redigendo una perizia asseverata classica (diversa da quella ‘giurata’), il tecnico si assume 4 tipi di responsabilità diversi:
- a) penale, nei casi di falsità nelle asseverazioni o nelle perizie giurate;
- b) civile, per i danni patrimoniali cagionati nei confronti del proprio committente e/o a terzi;
- c) deontologico disciplinare, nei riguardi del proprio ordine professionale di iscrizione;
- d) amministrativo, per quanto attiene alla responsabilità in merito a procedure sanzionatorie amministrative, nel caso di realizzazione di interventi che comportino il rilascio di titoli abilitativi non altrimenti concessi dall’ente pubblico in caso di abuso.
In ogni caso di danno patrimoniale, derivante dalla prestazione professionale eseguita, soccorre una idonea copertura assicurativa.
Tutte le prestazioni professionali, oggetto di perizia asseverata o perizia giurata, rientrano nelle competenze riservata dalla legge al professionista ingegnere o perito industriale, iscritti nel relativo albo.
Quindi, data la natura riservata delle prestazioni realizzate nella perizia, può essere attivata la copertura assicurativa, in quanto per i professionisti è obbligatoria per legge (art. 9 D.L n. 1/2012 e art. 5 DPR 137/2012). Infatti, all’atto della sottoscrizione dell’incarico, il professionista è tenuto a comunicare al committente il numero di polizza assicurativa, la data di scadenza e il massimale di rischio o di rimborso assicurato.
I contenuti della perizia
Il documento deve contenere obbligatoriamente questi elementi:
- riferimenti anagrafici e professionali;
- riferimenti di chi conferisce l’incarico;
- dichiarazione di terzietà del professionista nei confronti del mandatario.
- La perizia è divisa in due parti:
- definizione del bene: si indicano, per ogni singolo bene, le caratteristiche che consentono di includere in una degli elenchi dell’allegato A e B elenco di tutti i beni;
- avvenimento/prova/funzionamento dell’interconnessione, tramite (tra l’altro): raccolta di tutti gli elementi per l’idoneità 4.0 dei singoli beni materiali e immateriali, analisi dell’architettura di rete, descrizione del flusso dei materiali.
Riassumendo:
- DESCRIZIONE TECNICA del bene per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione che dimostri, in particolare, l0inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori richiamando le fatture o i documenti del leasing;
- DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE di cui sono dotati i beni strumentali al fine di soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicabili;
- VERIFICA dei dispositivi di interconnessione affinché il bene, in coerenza con quanto stabilito dall’art.1, comma 11 della Legge di Bilancio 2017, possa essere definito interconnesso ai fini dell’ottenimento del beneficio;
- DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ in grado di poter dimostrare che la macchina o l’impianto è interconnesso al sistema di gestione o/e alla rete di fornitura;
- RAPPRESENTAZIONE DEI FLUSSI di materiali o materie prime e semilavorati nonché le informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina o impianto nel sistema produttivo di chi lo utilizza (si possono utilizzare schemi a blocchi, diagrammi di flusso, report di simulazioni ovvero altre metodologie di rappresentazione.