Tra le tante ‘magagne’ del Superbonus 110% per interventi di efficientemente energetico (SuperEcobonus), rivestono assoluta rilevanza le regole inerenti gli interventi di “coibentazione”.
Quale superficie conteggiare?
Vediamo di fare chiarezza prendendo spunto dalla recente risposta n.779/2021 dell’11 novembre dell’Agenzia delle Entrate, arrivata per dirimere i dubbi di un contribuente il quale intende eseguire degli interventi di demolizione e rifacimento del tetto preesistente per realizzare un lavatoio non abitabile da utilizzare come locale accessorio per la propria abitazione.
Il Fisco precisa che, ai fini del Superbonus 110%, egli non deve conteggiare la superficie del tetto, se il sottotetto non è riscaldato, dal calcolo della superficie disperdente lorda che, in base alle disposizioni normative, deve essere maggiore del 25%. Il computo, quindi, andrà effettuato sul solo immobile abitativo sottostante al lavatoio.
Il perché è da ricercarsi nella modifica apportata dalla Legge di bilancio 2021 al comma 1, lett. a), dell’art.119 del DL Rilancio (34/2020): tra gli interventi “trainanti”, oggi, rientra anche la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (art.1, comma 66, lett. a), n. 2), della legge 178/2020).
Ciò implica, in particolare, che l’intervento di isolamento termico deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari.
In sostanza, l’intervento deve riguardare, nella percentuale sopra indicata, le superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i pertinenti requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K.
Pertanto, possono essere ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione, tuttavia, che il predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.
Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va conteggiata la superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato dall’Istante, il sottotetto non sia riscaldato.
Infissi: no Superbonus, sì Bonus Ristrutturazioni
Per quel che riguarda le spese sostenute per la posa degli infissi, invece, il Fisco evidenzia che, ai sensi del comma 2 art.119 DL 34/2020, tra gli interventi “trainati” rientrano anche quelli di efficientamento energetico indicati nell’art.14 del DL 63/2013 eseguiti congiuntamente, tra l’altro, all’intervento di isolamento termico.
Pertanto, tra gli interventi in questione rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi. Ma attenzione: l’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione.
Il ‘nostro’ Istante potrà ‘virare’, quindi, sul Bonus ristrutturazioni (art. 16 DL 63/2013).