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Titoli abilitativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

da | 8 Set 2026 | Meccanica ed efficienza energetica

Dal regime di attività libera alla PAS fino all’Autorizzazione unica: il Testo unico sulle rinnovabili distingue gli iter in funzione di tipologia, potenza e localizzazione dell’impianto

Ecco le regole principali per orientarsi tra i diversi titoli.

La Camera ha aggiornato il dossier sui regimi amministrativi applicabili alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recependo le principali modifiche normative e gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti nell’ultimo periodo.

La materia interessa direttamente progettisti, tecnici e uffici pubblici chiamati a gestire interventi relativi a impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, geotermici e alimentati da biomasse, biogas e altre fonti non fossili, comprese quelle marine e l’energia solare termica.

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Il Testo unico delle fonti rinnovabili

Il riferimento centrale è il D.Lgs. 190/2024, che ha riordinato in un unico testo i procedimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli impianti FER, nell’ambito del processo di semplificazione collegato anche agli obiettivi del PNRR.

Il quadro regolatorio è stato successivamente aggiornato dal D.Lgs. 178/2025, correttivo del Testo unico, dal D.L. 175/2025, intervenuto soprattutto sulla disciplina delle aree idonee, e dal D.L. 21/2026, convertito dalla legge n. 49/2026, che ha introdotto disposizioni anche in materia di connessioni alla rete elettrica.

Tre regimi amministrativi

Il sistema si articola sostanzialmente su tre diversi percorsi, scelti in base alle caratteristiche dell’intervento, alla potenza dell’impianto e alla sua ubicazione.

Il livello più semplice è rappresentato dall’attività libera, prevista per gli interventi di minore complessità. Segue la Procedura abilitativa semplificata (PAS), caratterizzata da un procedimento concentrato e, al ricorrere delle condizioni previste, dal meccanismo del silenzio-assenso. Per gli impianti più complessi si applica invece l’Autorizzazione unica (AU).

Attività libera: niente titolo, ma attenzione alle condizioni

L’art. 7 del D.Lgs. 190/2024 prevede che determinati interventi individuati nell’Allegato A possano essere realizzati senza permessi, autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso. In linea generale, il proponente non deve quindi presentare una specifica comunicazione alla pubblica amministrazione, salvo gli adempimenti espressamente previsti, come il modello unico semplificato.

Il regime non significa però assenza di regole. Prima dell’avvio dei lavori deve essere assicurata la disponibilità dell’area e devono essere stati eventualmente acquisiti i titoli edilizi necessari per opere connesse o strumentali all’impianto.

Devono inoltre essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza, comprese quelle relative alle costruzioni e alla circolazione stradale. Una disciplina specifica riguarda poi le aree idonee e le zone di accelerazione, per le quali opera una presunzione di compatibilità urbanistica nei limiti stabiliti dalla normativa.

PAS: procedura semplificata, ma il Comune deve controllare

La PAS rappresenta una via intermedia tra attività libera e Autorizzazione unica. La semplificazione procedurale non elimina però il ruolo di verifica dell’amministrazione comunale.

Il Comune deve infatti controllare la completezza della documentazione e verificare che l’intervento rispetti le condizioni previste dalla disciplina. Particolare rilievo assume la localizzazione dell’impianto, soprattutto quando sono presenti vincoli o altri interessi pubblici, perché tali elementi possono incidere sui tempi del procedimento e sugli eventuali atti di assenso necessari.

A seconda delle condizioni previste dalla legge, il procedimento può perfezionarsi mediante silenzio-assenso entro termini differenziati, pari a 30, 45 o 60 giorni.

Autorizzazione unica per gli impianti più complessi

Il regime dell’AU riguarda gli interventi di maggiore dimensione e complessità. In questo caso il procedimento non è ordinariamente rimesso al Comune, ma si sviluppa attraverso una conferenza di servizi.

La competenza è attribuita alla Regione per gli impianti fino a 300 MW, mentre spetta al Ministero per quelli di potenza superiore e per gli impianti offshore, secondo quanto previsto dal Testo unico.

Il termine ordinario del procedimento è fissato in 120 giorni, fatte salve le specifiche ipotesi e condizioni previste dalla disciplina.

La localizzazione resta decisiva

Per individuare correttamente il titolo necessario non basta quindi guardare alla tecnologia utilizzata. Occorre valutare congiuntamente tipologia e dimensione dell’impianto, potenza, area interessata, eventuali vincoli e opere connesse.

La corretta qualificazione dell’intervento costituisce il primo passaggio per individuare il procedimento applicabile ed evitare che una scelta errata del regime amministrativo determini criticità nella fase di realizzazione o nei successivi controlli.

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