Tar Lazio: Ordini professionali non come enti pubblici

da | 9 Nov 2022 | In evidenza

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Agli ordini professionali, benché enti pubblici, non si applica in via automatica l’intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi generali. E di conseguenza non possono essere sottoposti all’obbligo di rilevazione dei costi del personale.

E’ la conclusione a cui sono giunti i giudici del Tar del Lazio accogliendo il ricorso dell’Ordine dei consulenti del lavoro, e ad adiuvandum di altre categorie professionali tra cui tutte quelle aderenti alla Rete delle professioni tecniche contro la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze (n. 15 del 16 maggio 2019) che obbligava tutti gli enti pubblici, tra cui appunto anche gli ordini professionali, ad inviare dati relativi alla “consistenza del personale in servizio e in quiescenza e le relative spese ai fini dello svolgimento delle attività di controllo sulla spesa pubblica incidente sul comporto del personale pubblico (ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001)”. Una circolare che oltre a individuare le modalità di invio, precisava inoltre che nella platea dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, rientravano anche gli Ordini Professionali, fino a quel momento, estranei a tale obbligo.

Le professioni non ci stanno

Ma le professioni non ci stanno e decidono di ricorre contro una circolare viziata dal principio secondo il quale gli Ordini – in quanto enti pubblici non economici – sarebbero amministrazioni pubbliche in base all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e quindi soggetti per ciò solo all’obbligo dell’invio dei dati posti a carico delle amministrazioni pubbliche.

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Un onere particolarmente gravoso considerando soprattutto che il costo del personale degli stessi ordini non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione, giacchè si finanziano autonomamente tramite le quote associative e non sono soggetti né al controllo di gestione da parte della Corte dei conti, né della contabilità generale dello Stato.

Tutte motivazioni accolte dai giudici del Tribunale amministrativo che sottolineano innanzitutto il principio secondo il quale “agli ordini professionali, benché enti pubblici, non si applica in via automatica l’intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi generali”, inoltre che “agli stessi non si può estendere una disposizione di dettaglio quale l’obbligo di rilevazione dei costi del personale” e infine che “non può applicarsi in via automatica neppure la disciplina generale sul contenimento della spesa pubblica”. Secondo i Giudici quando il legislatore vuole riferirsi agli ordini professionali con norme relative alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica deve farlo espressamente.

La sentenza del MEF

Dunque si legge infine sulla sentenza il Mef estendendo agli Ordini la specifica relativa al controllo della spesa pubblica sul personale ha di fatto innovato l’ordinamento violando “il principio di legalità, in quanto vi ha ricompreso soggetti che, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, non rientrano nella categoria degli enti pubblici sopposti per legge al controllo sulla spesa poiché non finanziati con fondi pubblici”.

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