Se manca l’asseverazione sismica, si rischia di perdere il Supersismabonus a meno di non ricorrere all’istituto della ‘remissione in bonis’, per la quale però bisogna essere in possesso di determinati requisiti
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta 332/2023 dello scorso 29 maggio, dove si evidenzia che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente.
Salvataggio possibile con la remissione in bonis: ecco quando
In alcuni casi, l’istante inadempiente può fare ricorso alla cd. remissione in bonis, ma solo se la violazione non è stata constatata o non sono iniziate attività di accertamento, conoscibili all’autore.
Il caso
Tutto nasce dalla mancata allegazione né della CILA né dell’asseverazione sismica per un intervento di riduzione del rischio sismico ex art. 3 del DM 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica, di un edificio per il quale si poteva prendere il Supersismabonus al 110%
Deposito dell’asseverazione sismica
Il Fisco ricorda che l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento è disposto dall’art.3, comma 3, del DM 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell’inizio dei lavori.
Con circolare 28/2022, si è altresì chiarito che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale.
Tale violazione non può, quindi, essere considerata ”meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.
Tregua fiscale off limits, le condizioni della remissione in bonis
Le Entrate chiudono subito la strada alla possibilità di ricorrere alla cd. Tregua Fiscale (art.1 commi 166-173 Legge di Bilancio 2023), visto che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato.
Resta quindi solo la remissione in bonis, di cui all’art.2, comma 1 DL 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e se:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi (art. 2-ter DL11/2023) la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art.11, comma 1 d.lgs. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’art.17 d.lgs. 241/1997 e s.m.i., esclusa la compensazione ivi prevista.
Ma qui l’istante non ha specificato in quale periodo d’imposta sono iniziati i lavori e l’asseverazione non è stata allegata alla CILA, per cui non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere alla remissione in bonis.
L’unica possibilità sarà quindi se la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
E se c’erano opzioni di cessione o sconto in fattura?
Infine, l’AdE sottolinea che se il contribuente ha esercitato – per le spese sostenute nel 2022 – l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.