L’argomento è molto gettonato perché spesso si fa confusione tra l’obbligatorietà dell’asseverazione del professionista per certificare un certo tipo di lavori e la ‘possibilità materiale’ di redigerla, cioè la mancata asseverazione ‘sine culpa’.
Nel caso della risposta 624/2021 del 24 settembre, le Entrate precisano che è valida l’asseverazione tardiva per il SuperSismabonus Acquisti (comma 1-septies dell’art.16 del DL 63/2013) se la variazione dalla classe sismica 4 alla classe 3, stabilita dalla Giunta regionale, è intervenuta dopo il rilascio del permesso di costruire.
Il Fisco precisa che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata – utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del decreto del MIT del 28 febbraio 2017, n. 58 – dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Quindi attenzione ai dettagli:
- l’art.3 del sopracitato decreto era già in vigore il 13 marzo 2019 (quando l’impresa protagonista di questo interpello richiedeva il permesso di costruire in comune): ciò significa che per prendere le detrazioni, serviva anche l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato redatta in base al citato DM 58/2017;
- il Sismabonus Acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1 maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3) anche se l’asseverazione in parola non è stata tempestivamente presentata, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione. Essendo, ai tempi della presentazione del permesso, il comune in zona 4, era chiaro che all’epoca l’asseverazione non si poteva presentare semplicemente perché non avrebbe potuto beneficiare di questa specifica detrazione, mentre adesso, col passaggio in zona 3, lo si può fare ma ‘solo’ tardivamente.
In definitiva, l’acquirente potrà fruire del Sismabonus Acquisti applicando la maggiore aliquota 110% se l’impresa presenta la predetta asseverazione a partire dal 15 maggio 2021 (cioè sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale con la riclassificazione, avvenuta il 16 marzo 2021) e fino alla data del rogito.
Chiaramente gli immobili, come vuole la regola ‘base’ del Sismabonus Acquisti, dovranno essere venduti entro 18 mesi dal termine dei lavori.