Era da un po’ che non si ‘parlava’ del Superbonus 90% per gli edifici unifamiliari, che, lo ricordiamo, esiste per le spese sostenute nel 2023 ma solamente se chi ne beneficia ha un reddito inferiore a una determinata soglia e se è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, come da ultimo sancito dal DL Aiuti-Quater (176/2022), che ha modificato il DL Rilancio prima del DL Cessioni (11/2023)
Oggi torniamo sull’argomento grazie alla risposta 377/2023 del 10 luglio dell’Agenzia delle Entrate, che tratta proprio il caso della maxi agevolazione su un edificio unifamiliare inizialmente inagibile, da parte di un acquirente/contribuente che non è riuscito ad adibire lo stesso ad abitazione principale all’inizio dei lavori di demo-ricostruzione.
Bene: le Entrate chiariscono in tal senso che il Superbonus al 90% si prenderà, ovviamente al possesso di tutti i requisiti di legge, se l’immobile diventerà “abitazione principale” al termine degli interventi agevolati.
Il Superbonus 90% per edifici unifamiliari
Il Fisco ricorda che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del DL 176/2022 ha modificato il comma 8bis dell’articolo 119 del DL 34/2020, introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento”, determinato ai sensi del comma 8bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
Poi si cita la circolare 13/E/2023, la quale in primis ha chiarito che la verifica del rispetto dei predetti requisiti costituisce una novità dell’attuale disciplina del Superbonus che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.
La destinazione ad abitazione principale: ok anche alla fine dei lavori
Per quel che riguarda il requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, invece, il Fisco in quella circolare ha chiarito che si può applicare la definizione del comma 3bis dell’articolo 10 del TUIR), secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».
Non solo: l’AdE ha evidenziato che, se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta a condizione che lo stesso immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.
Quindi, in questo caso, la discriminante sarà proprio la condizione che l’immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi di demolizione e ricostruzione, sempre dando per scontato il possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi di legge.