Anche l’ENEA interviene in materia di Superbonus, con un chiarimento che riguarda sia la coibentazione del tetto che la conclusione solamente parziale dei lavori edilizi (siamo, quindi, nel campo dei SAL – stati di avanzamento lavori).
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile puntualizza che, a seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica: le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori; le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
Le due casistiche dei lavori di coibentazione del tetto
I lavori di adeguamento del tetto, solitamente, sono di due tipi. Per cui ci troveremo in una di queste situazioni:
- se il tetto separa l’esterno dell’edificio da un vano riscaldato, allora si può prendere il Superbonus;
- se, invece, il tetto separa l’esterno della struttura da un vano freddo (come un semplice solaio o un sottotetto), il 110% si prende SOLO se di sceglie di non eseguire la coibentazione del solaio sottostante.
SAL e lavori parzialmente conclusi
L’altro chiarimento è invece riferito alla modalità di conteggio dei lavori parziali per gli stati di avanzamento lavori (i ‘famosi’ SAL, determinanti anche per l’esercizio dell’opzione alternativa alla fruizione diretta, cioè sconto in fattura o cessione del credito, che si comunica o alla fine dei lavori oppure alla fine di ogni SAL).
La regola di base, lo ricordiamo, è che i SAL ammessi sono al massimo 2 per ogni intervento complessivo e ogni stato di avanzamento deve riferirsi, come minimo, al 30% dell’intero intervento.
L’ENEA sottolinea quindi che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori.
Il parere dell’agenzia delle entrate
E’ giusto osservare, infine, che con la risposta n.241 del 14 aprile 2021 l’Agenzia delle entrate aveva sottolineato che nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge 178/2020).
Nel caso specifico, l’Istante intendeva “anche rifare la copertura che essendo di chiusura ad un sottotetto non riscaldato non rientrerebbe comunque negli interventi legati al 110% ma rientrerebbe nel bonus ristrutturazione con detrazione al 50%“.
Le Entrate, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, ritengono quindi che possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto di cui sopra.
C’è una parziale incongruenza, quindi, tra il recentissimo chiarimento di ENEA e la risposta di aprile del Fisco.