Superbonus: riepilogo delle scadenze dopo la conversione del DL Asset

da | 11 Ott 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Il Decreto Asset e Investimenti (104/2023) definitivamente convertito in legge 136/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre, ha cristallizzato anche l’ultima scadenza ‘ballerina’ in materia di Superbonus.

Si conferma che, per quanto riguarda le case unifamiliari, non si andrà oltre la fine del 2023 per quegli interventi che, meglio ricordarlo subito, risultavano già completati almeno al 30% al 30 settembre 2023.

Ma vediamo, dopo il DL Cessioni e il DL Asset, appunto, quali sono le attuali scadenze in materia di Superbonus, con il Governo che non sembra minimamente intenzionato a consentire proroghe di nessun tipo nella prossima Legge di Bilancio.

Superbonus unifamiliari al 110%: ’dead-line’ definitiva 31 dicembre 2023

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Le case unifamiliari sulle quali, entro il 30 settembre 2022, sono stati completati almeno il 30% dei lavori (SAL) prenderanno il Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, con un’ulteriore proroga di 3 mesi rispetto a quanto concesso dal Decreto Cessioni.

Nella conversione del DL Asset non ci sono state ulteriori proroghe.

Ricordando che spese sostenute non equivale a lavori completamente terminati, visto che si ragiona col criterio di cassa, val la pena evidenziare che per questi crediti resta ancora possibile scegliere per la cessione del credito come per lo sconto in fattura.

 

Superbonus unifamiliari al 90%

Si prende il Superbonus al 90% fino al 31/12/2023 per le spese su interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sula prima casa con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Questi i requisiti:

  • il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, innalzati in base al quoziente familiare edilizio, cioè un meccanismo di calcolo in cui si procede alla divisione dei redditi complessivi posseduti per nucleo familiare per i singoli componenti a cui è attribuito un coefficiente.

Condomini: quando si prende il 110% fino a fine anno

Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’art3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, il Superbonus al 110% potrà essere richiesta:

  • se l’assemblea condominiale ha approvato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILA-S (o la richiesta del titolo edilizio abilitativo) è stata presentata in comune entro il 31 dicembre 2022;
  • se l’assemblea condominiale ha approvato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la CILA-S (o la richiesta del titolo edilizio abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • se, in caso di lavori di demolizione e ricostruzione, la richiesta del permesso di costruire è stata presentata entro il 31 dicembre 2022.

Trattandosi di lavori iniziati prima della ‘tagliola’ sulle opzioni operata dal DL Cessioni (16/2/2023), sarà possibile scegliere anche se fruire direttamente del credito, oppure cederlo, o ancora farselo scontare in fattura.

Stesso dicasi per le ‘varianti’: se sono da realizzare su uno degli interventi di cui sopra, c’è continuità con le regole per cui si prenderà sempre il 110% e si potrà scegliere una delle due opzioni alternative.

Condomini al 90%

Chi (sempre condomini) ha ‘sforato’ le date di cui sopra, può prendere il Superbonus al 90% per le spese sostenute nel 2023 fino al 31.12.2023.

In merito alla possibilità o meno di cessione del credito o lo sconto in fattura, fa fede la ‘dead-line’ del 16 febbraio 2023, cioè:

  • con CILA-S (o richiesta del titolo edilizio) presentata entro il 16/2/23, si potrà ancora cedere il credito o farsi scontare la fattura;
  • con CILA-S (o richiesta del titolo edilizio) presentata dal 17/2/23 in poi, si potrà solamente fruire direttamente del bonus.

 

Il decalage dei Superbonus condomini

La percentuale di detrazione, con la sola possibilità di fruire direttamente del bonus, calerà successivamente così

  • 70% per il 2024;
  • 65% per il 2025.

 

Superbonus per enti particolari (IACP, APS, cooperative, ONLUS)

Le ONLUS e le associazioni di promozione sociale (APS) prenderanno il Superbonus nel 2023 al 90% e poi seguiranno il ‘decalage’ dei condomini.

Le ONLUS socio-sanitarie, invece, possono arrivare al 110% fino al 31 dicembre 2025, ma rispettando due condizioni:

  1. devono possedere immobili accatastati in categoria B1, B2 e D4;
  2. i membri del CDA non devono percepire compensi né indennità di carica.

Per gli edifici degli IACP (istituti autonomi case popolari), degli enti assimilati e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, invece, il Superbonus è al 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, ma tale data può arrivare fino al 31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è stato completato entro il 30/6/2023.

Superbonus per edifici in zone colpite da terremoti

A prescindere dal tipo di immobile, per gli interventi edilizi in comuni terremotati dal 2009 in poi (fa fede la dichiarazione dello stato di emergenza) si prende:

  • il Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2025, ma solo per la parte che eccede il contributo per la ricostruzione (se è stato erogato);
  • il Superbonus al 110%, con spesa maggiorata del 50%, se si rinuncia al contributo per la ricostruzione.
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