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Superbonus ‘reloaded’: novità per condomini e unifamiliari del DL Aiuti Quater

da | 22 Nov 2022 | Costruzione, ambiente e territorio

Le novità del Superbonus

Il decreto Aiuti-Quater stravolge le regole per il Superbonus edilizio portando al 90% quello per i condomini (il 110 vale per l’anno corrente ma solo con CILA-S presentata entro il 25 novembre) e re-introducendo l’agevolazione, sempre al 90%, per le case unifamiliari di contribuenti con reddito inferiore a 15 mila euro. Riviste anche le regole per la fruizione dei crediti da acquisiti da cessione o sconto in fattura.

Un altro, notevole restyling al Superbonus edilizio arriva con anticipo rispetto alla Manovra 2023: le modifiche apportate dal DL 176/2022 – cd. Aiuti Quater – sono rilevanti perché impattano non solo sulle date di scadenza della maxi-agevolazione, ma anche sulle percentuali di detrazione e sul perimetro soggettivo del bonus (alla voce quoziente familiare immobiliare).

Andiamo con ordine, sottolineando che l’articolo di riferimento è il n.9, il quale apporta modifiche sostanziali all’articolo 119 del Decreto Rilancio (34/2020), ‘padre fondatore’ del Superbonus energetico, andando però anche a toccare la disciplina della cessione dei crediti (e degli sconti in fattura), che riguardano non solo il 110 ma anche gli altri bonus edilizi, dal Facciate al Sisma, dall’Eco a Ristrutturazioni.

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Condomini: 90% retroattivo nel 2023, poi a scalare. 110% fino al 31/12/22 con CILA-S immediata

Il Superbonus per gli interventi agevolati effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche, resta al 110% solo per le spese sostenute entro l’anno in corso (entro il 31/12/2022), per passare al 90% nel 2023, prima del già previsto ‘decalage’ già fissato dalla Legge di Bilancio 2022 per gli anni 2024 (70%) e 2025 (65%).

La domanda è già sorta spontanea: per i condomini, quando vale ancora 110%?

Per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la CILA-Superbonus (comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus, CILAS) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea ne abbia approvato l’esecuzione prima di quella data.

Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, il 110% spetta se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

In tutti gli altri casi, il 90% è retroattivo.

Edifici unifamiliari con 30% di lavori effettuati entro lo scorso settembre: 110 fino al 31/3/22

Per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo continua a spettare al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Di fatto, questa è una proroga di quanto disposto dal DL 50/2022 (Aiuti).

Edifici unifamiliari: 90% per nuovi interventi a determinate condizioni di reddito

La novità è rappresentata dal Superbonus al 90% per gli edifici unifamiliari: ne beneficiano le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal 1° gennaio se ricorrono tre condizioni:

  • il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
  • l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare.

Quoziente familiare: cos’è?

In pratica – spiega il Fisco – bisogna sommare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e dividere il risultato per un coefficiente, che è pari a 1 se c’è solo il contribuente.

Tale coefficiente va incrementato di 1 se è presente il coniuge (o il convivente o l’unito civilmente), di 0,5 se c’è anche un familiare fiscalmente a carico, di 1 se i familiari a carico sono due, di 2 se i familiari a carico sono tre o più.

Esempio: un nucleo familiare composto da padre, madre e tre figli a carico accede all’agevolazione se nel 2022 il reddito complessivo di tutti i componenti non supera 60mila euro, in quanto, in questa ipotesi, il valore per il quale occorre dividere il “reddito familiare” è pari a 4 (1 per il contribuente + 1 per il coniuge + 2 per i tre figli a carico), ottenendo come risultato proprio la soglia massima di 15mila euro.

In tal senso, il DL Aiuti-Quater autorizza anche la spesa di 20 milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo – escluso dalla formazione della base imponibile Irpef – a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale sopracitato per l’accesso al Superbonus sugli edifici unifamiliari. Un decreto MEF dovrà fissare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, criteri e modalità di attuazione.

Superbonus nei comuni terremotati: 110% fino al 31/12/2025

Nel decreto viene ribadita invece la conferma della percentuale totale (110%) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 (articolo 119, comma 8-ter, DL 34/2020), fermo restando l’applicazione delle regole particolari per il calcolo dei tetti massimi di spese detraibili disposte dal comma 10-bis dello stesso articolo 119.

Fruizione del bonus edilizio da acquisto crediti: 10 quote invece di 4 o 5

In ultimo ma non per ultimo, il decreto introduce la possibilità di fruire in 10 quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’AdE entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.

Prima, le quote annuali erano 4 o 5, quindi l’obiettivo è dare ossigeno e linfa alla circolazione dei crediti al momento bloccata.

Il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento ad hoc.

La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

 

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