Superbonus: proroga SAL unifamiliari al 30 settembre e nuove comunicazioni a ENEA
Ogni settimana è buona per cambiare qualcosa in materia di Superbonus: dopo l’avvento del DL Energia (17/2022, convertito in legge 34/2022) e della quarta cessione del credito, è la volta di altri due provvedimenti, uno già pubblicato in Gazzetta Ufficiale cioè il DL 36/2022 (PNRR 2) e l’altro approvato lo scorso 2 maggio dal Governo, il DL Energia e Investimenti (meglio conosciuto come Decreto Aiuti), entrambi forieri di novelle sul bonus edilizio più famoso d’Italia.
Comunicazioni a ENEA anche per SuperSismabonus
L’art. 24 del DL 36/2022 va a sostituire integralmente il comma 2-bis dell’art.16 del DL 63/2013, uno dei riferimenti principali (e storicamente apri-pista) in materia di bonus edilizi, visto che parliamo del decreto che istituì Ecobonus e Sismabonus.
Si prevede quindi che, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 del PNRR “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, anche per effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, vengano trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
Semplificando: all’ENEA andranno inviati anche i dati relativi al SuperSismabonus (in caso di interventi edilizi ‘trainati’ come sistemi di accumulo, fovoltaico, eliminazione barriere, che appunto portano alla maxi-agevolazione), oltre che al SuperEcobonus per il quale è già prevista comunicazione contenente asseverazione e requisiti tecnici/congruità dei prezzi.
Nello specifico:
- le informazioni sugli interventi effettuati con applicazione di Superbonus (Eco e Sisma) ed Ecobonus dovranno essere trasmessi all’ENEA ma la finalità conclusiva non è più solo il monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito, ma il monitoraggio degli interventi ex art.16 DL 63/2013;
- a livello operativo, la comunicazione semplificata dovrebbe ricomprendere anche tutti gli interventi previsti dall’art.16 sopracitato, e quindi Sismabonus classico (a percentuali crescenti a seconda delle classi di miglioramento sismico) e Bonus Mobili.
Proroga Superbonus case unifamiliari: SAL 30% entro il 30/9/2022
Il decreto-legge “Energia e Investimenti” approvato in una sua prima bozza il 2 maggio dal Governo – qui attendiamo la Gazzetta Ufficiale – ratifica l’accordo sul Superbonus 110% per le case unifamiliari (cd. villette), che viene esteso al 31 dicembre 2022 anche per chi non ha completato il 30% dei lavori edilizi, sulla propria abitazione, entro il 30 giugno 2022.
Per via della proroga (ne avevamo già scritto qui) inserita nel provvedimento, quindi, la data del 30 giugno 2022 come ‘dead-line’ per l’effettuazione di almeno il 30% dei lavori (in gergo tecnico si tratta del SAL – stato di avanzamento lavori) per ‘prendere’ il Superbonus 110% nell’anno corrente, viene differita al 30 settembre 2022. C’è quindi più tempo per i lavori.
NB – Ricordiamo che per 30% dei lavori si intende la totalità dei lavori (non il singolo lavoro).