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Superbonus, pioggia di chiarimenti

da | 3 Feb 2022 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Superbonus, pioggia di chiarimenti: SAL 30% e massimali di spesa per demo-ricostruzione

In attesa della nuova, probabile maxi-circolare e dei primi interpelli sulle ultime, notevoli modifiche in materia di bonus edilizi apportate dal DL 4/2022 (Sostegni-Ter, leggasi “fine della libera circolazione dei crediti”), l’Agenzia delle Entrate inizia a ‘macinare’ chiarimenti quasi quotidiani in materia di Superbonus e altre agevolazioni edilizie.

Vediamo di fare un reca dei più recenti e più interessanti, anche alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), che ha ‘anticipato’ di poco il sopracitato DL Sostegni Ter, peraltro inglobando il DL Antifrodi, altro ‘puntello’ recente di una materia davvero complessa e variegata (per usare un eufemismo).

  • Superbonus: come funziona la cessione del credito per le spese sostenute in due anni diversi?


Nella risposta 56/2022 del 31 gennaio si tratta di cessione del credito e spese sostenute in anni diversi per una ‘pratica’ di SuperEcobonus – interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente).

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Il richiedente vorrebbe optare per la cessione del credito ad una banca e chiede se le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL siano cedibili e, in tal caso, quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate risponde chiarendo che l’istante potrà optare per la cessione del credito se parte delle spese sono riferibili al 2021, il saldo finale avverrà nel 2022 e il primo SAL sarà effettuato nel 2022, e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022. Quello che conta ai fini normativi è il raggiungimento del 30% dell’esecuzione dei lavori al primo SAL.

in base all’articolo 121, comma 1-bis del DL Rilancio, infatti, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL è possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito se il documento attesta l’avvenuta esecuzione del 30% dei lavori, a nulla rilevando che la percentuale si riferisce a periodi d’imposta differenti.

  • Quale criterio si utilizzerà? L’AdE risponde così:

considerato che secondo quanto riferito dall’Istante il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;

considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa;

per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

  • Superbonus per demolizione e ricostruzione di 2 unità collabenti: massimali di spesa a 96 mila euro per entrambe


La risposta 59/2021 del 31 gennaio invece tratta i massimali di spesa per due unità collabenti che deriveranno da un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio, con contestuale incremento volumetrico dello stesso.

Siamo di fronte ad fabbricato sprovvisto di APE (attestato di prestazione energetica), composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (c.d. “collabenti”), una al primo piano dotata di impianto di riscaldamento (focolaio a legna) e l’altra pertinenziale al piano terra non riscaldata.

Sull’edifico verranno effettuati lavori per la riduzione del rischio sismico e di efficientemente energetico.

Si chiede: qual è il limite di spesa detraibile per tali interventi? L’agevolazione si può prendere anche per le spese per la realizzazione dell’impianto elettrico ed idraulico, dell’impianto di smaltimento reflui e dell’impianto di adduzione d’acqua, per il recupero delle acque piovane e riutilizzo delle stesse per le cassette di scarico dei servizi igienici delle unità abitative?

Alle due domande il Fisco risponde così:

  • nel caso di lavori finalizzati all’accorpamento di più unità vanno considerate quelle censite al catasto all’inizio dei lavori e non a intervento ultimato. Di conseguenza, il limite massimo di spesa ammesso in detrazione, da riferirsi alla casa e alla pertinenza unitariamente considerate, sarà pari a 96mila euro, per il quale spetta il 110 anche per i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, purché i lavori siano strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato, come chiarito dalla circolare n. 30/2020. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato;
  • il Superbonus spetta anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo, poiché quando viene installato un impianto solare fotovoltaico, contestualmente a un intervento “trainante” antisismico, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, fermo restando che rientrando l’intervento antisismico nella “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma 1, lett. d), DPR 380/2001) opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del DL Rilancio.

NB – Poiché la norma esonera solo dal produrre l’APE iniziale, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) effettuati sui predetti edifici, è necessario, in particolare, che per gli interventi di efficienza energetica sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 311/2006, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

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