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Superbonus per serramenti, schermature e chiusure oscuranti: i chiarimenti delle Entrate

da | 14 Lug 2022 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Tra le più recenti risposte del Fisco in materia di Superbonus, è di sicuro interesse la n.369 dell’8 luglio scorso relativa ad una richiesta di chiarimenti sul Superbonus per la sostituzione e nuova realizzazione di serramenti in un abitazione residenziale.

Serramenti: tra sostituzione nuova realizzazione

L’Istante intende realizzare nell’abitazione dove risiede la sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore (intervento “trainante”) che, unitamente ad ulteriori interventi “trainati” comporterà il miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.

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Tra gli interventi trainati, figurano appunto la sostituzione di tutti i serramenti esistenti, ma attenzione:

  • per una parte degli stessi si tratterà di mera sostituzione, in quanto non vi sarà alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti;
  • con la sostituzione di altri due serramenti si amplierà la superficie totale.

Viste le diverse casistiche, si chiedono ‘lumi’ alle Entrate sulla possibilità di prendere l’agevolazione 110%, con allargamento all’installazione del sistema oscurante.

La sostituzione degli infissi prende il Superbonus se…

Dopo aver precisato che in virtù di quanto disposto dall’articolo 119 comma 2 del DL 34/2020, il Superbonus si applica solo se gli interventi in questione (“trainati”) sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi (“trainanti”) di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’AdE inizia sottolineando che rientra tra gli interventi “trainati” ai fini della detrazione 110% anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.

In particolare, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nel caso di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

L’installazione di nuovi infissi si accontenta del Bonus Ristrutturazioni

Riguardo, invece, alle spese per installare ulteriori infissi, con aumento della superficie iniziale, si prenderà il bonus 50% ex art. 16 del DL 63/2013 (Ristrutturazioni).

Le opere accessorie

Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.

Le chiusure oscuranti

In ultimo, la questione sulle chiusure oscuranti.

Richiamando la circolare 30/2020, il Fisco ricorda che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento, l’intervento va considerato in maniera unitaria.

La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi per i quali è possibile beneficiare del semplice Ecobonus (articolo 14 del DL 63/2013).

Ma attenzione: tali interventi sono comunque ammessi al Superbonus, come interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e a patto che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.

In merito al limite massimo detraibile, se la sostituzione delle chiusure è ‘staccata’ da quella dei serramenti, si tratta di intervento autonomo e il tetto è a 60 mila euro.

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