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Superbonus per le ONLUS: perimetro allargato ma ‘moltiplicatore di spesa’ solo a determinate condizioni

da | 16 Ago 2022 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Gli interventi da eseguire su una struttura da destinare ad attività socio-sanitarie, fra cui sostituzione degli infissi rimozione delle barriere architettoniche, isolamento termico impianti di climatizzazione, con successiva trasformazione della categoria catastale da D/2 a B/1 o B/2, possono prendere il Superbonus 110%.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta 407/2022, dove si ricorda che il comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del DL Rilancio prevede l’applicazione del Superbonus alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e alle associazioni di promozione sociale (APS).

Come chiarito anche dalla circolare n. 30/2020, per questi soggetti:

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  • il bonus spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi con l’unica eccezione delle categorie catastali A1 e A8, e della categoria A 9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico;
  • non opera la limitazione del comma 10 articolo 119 che limita a 2 unità immobiliari la possibilità di usufruire del Superbonus, perché questo ‘confine’ vale solo per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Modalità di calcolo: il moltiplicatore ‘funziona’ solo a certe condizioni

Per quanto concerne, invece, le spese ammesse al beneficio, non si potrà fruire delle modalità di calcolo previste dall’articolo 10-bis del decreto “Rilancio”, secondo il quale “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare…”.

Queste speciali modalità, infatti, come chiarito nella circolare 23/2022, si applicano solamente alle Onlus, Odv o Aps che non percepiscono compensi e se gli edifici B/1, B/2 e D/4 oggetto dei lavori sono posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito prima del 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore comma 10-bis).

Questi requisiti vanno riferiti alla situazione esistente prima dei lavori, come specificato nella risposta 4.4.6 della circolare n. 30/2020.

In definitiva, nel caso in esame la modalità di calcolo disciplinata dall’articolo 119 comma 10-bis del DL Rilancio non potrà applicarsi agli interventi effettuati dall’istante, considerato che il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria, (da categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2) avverrà solo alla fine dei lavori.

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