Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, nella serata di martedì 13 settembre, hanno ‘approvato’ gli emendamenti al ddl 2685, di conversione del DL 115/2022 (Aiuti-Bis), licenziando di fatto il testo che – salvo sorprese improbabili – sarà certificato in via definitiva dalla Camera ben prima della sa scadenza (9 ottobre, ma in mezzo ci sono le elezioni).
L’articolo 33-bis inserito nel testo della “legge Aiuti Bis” riguarda un nervo scoperto in materia di Superbonus (ma anche degli altri bonus edilizi, tra i quali il Facciate 60% e il Ristrutturazioni 50%, oltre agli Ecobonus e Sismabonus ordinari), ovverosia la responsabilità solidale tra cedente e cessionario quando si opta per la cessione del credito (o quando si sconta la fattura e poi si cede il credito relativo).
La novità, di fatto, è un ritorno al passato, alla versione primigenia dell’articolo 121 comma 6 del dl 34/2022 (Decreto Rilancio).
Come cambia la regola sulla responsabilità solidale
In virtù dell’emendamento approvato, i vincoli sulle cessioni dei crediti fiscali vengono alleggeriti, in quanto la responsabilità solidale dei cedenti/cessionari si configurerà infatti solo in caso di dolo e colpa grave per i crediti relativi ai lavori successivi all’inserimento dell’asseverazione obbligatoria (cioè al DL Antifrodi, 157/2021).
Entrando nello specifico:
- viene abolita la responsabilità solidale, in ogni caso, per i cessionari di crediti derivanti dal Superbonus e per i cessionari dei crediti collegati ad altri bonus edilizi se generati dopo l’entrata in vigore del DL Antifrodi, cioè il 21 novembre 2021 (si ripristina il ‘vecchio’ art.121 comma 6 del DL 34/2020);
- per i crediti precedenti a tale data, la responsabilità solidale è abolita solo in presenza di asseverazione e a condizione che il cedente coincida con il fornitore e sia un soggetto diverso da banche e istituti finanziari. Il cedente, ai fini della limitazione della responsabilità solidale, dovrà acquisire ora per allora la documentazione relativa alla certificazione del credito (articolo 121, comma 1-ter DL Rilancio);
- resta sempre ferma la responsabilità per dolo o colpa grave.
Riassumendo, la responsabilità per la cessione dei crediti legati al Superbonus e agli altri bonus edilizi scatterà con un “concorso nella violazione” ma solo se quest’ultima viene compiuta “con dolo o colpa grave”.
Come funziona adesso
Il blocco dei crediti è sicuramente anche figlio di quanto argomentato dall’Agenzia delle Entrate nella maxi circolare n.23/2022, dove sono stati elencatati una serie di criteri a cui i soggetti che accettano la cessione, e in particolare le banche, devono attenersi prima di effettuare l’operazione.
Ecco perché, una volta convertito definitivamente in legge il DL Aiuti-Bis, ci si attende un aggiornamento della circolare sopracitata da parte del Fisco, in modo da chiarire tutti i dettagli della nuova normativa.