Superbonus: l’ascensore trainato ne beneficia, la cantina acquistata no
Una recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n.547 del 4 novembre 2022, ci consente di ‘ripassare’ le regole del Superbonus in materia di interventi ‘trainati’ e ‘trainanti’, ossia le tipologie di lavori edilizi che, collegati a un intervento di riferimento, possono prendere la maxi-agevolazione del 110%.
Nel caso specifico, oltre a ricordare che il Superbonus sull’intervento trainato si prende se tale ‘lavoro’ è agevolabile, le Entrate precisano che, nel caso dell’acquisto di una cantina dove inserire il vano motore di un ascensore, l’installazione di quest’ultimo è senza dubbio trainato e quindi beneficia del Superbonus, mentre le spese per acquistare la cantina no.
Il caso
Facciamo un passo indietro e vediamo bene cosa chiede il contribuente in questione, un condominio che ha intenzione di installare un ascensore quale intervento “trainato” di rimozione di barriere architettoniche connesso a opere di efficientamento energetico “trainanti”, ai fini del Superbonus, effettuate sulle parti comuni dell’edificio.
Per realizzare la struttura, però, è necessario acquistare la cantina di proprietà di uno dei condomini che ospiterà il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore.
Si chiede, quindi, se le spese sostenute dai condomini per acquistare il locale-cantina potranno beneficiare del Superbonus.
Trainati e trainanti
Il Fisco, citando la circolare 23/E/2020, ricorda che tra gli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” di efficienza energetica, rientra anche la rimozione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione degli ascensori, indicato nell’articolo 16-bis del Tuir tra quelli agevolabili ai fini recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (SuperEcobonus).
Lo stesso varrebbe se la realizzazione dell’ascensore fosse associata al Superbonus connesso a interventi antisismici (SuperSismabonus).
Come indicato nella circolare 28/2022, la detrazione del 110% spetta anche per alcune spese sostenute prima dell’inizio dei lavori (come l’acquisto dei materiali, perizie, sopralluoghi, e oneri urbanizzazione).
L’elenco riportato è esemplificativo e non tassativo in quanto si riferisce a costi ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio, come le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
L’agevolazione non è invece applicabile, ad esempio, ai costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
Superbonus: i costi devono essere di realizzazione intervento, la cantina non ci rientra
In definitiva, l’installazione dell’ascensore prenderà il Superbonus, il costo per l’acquisto del locale-cantina no, perché non è spesa strettamente collegata alla realizzazione dell’ascensore stesso. I costi per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, infatti, non è compreso.