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Superbonus, il pieno di informazioni: nuova circolare e guida aggiornata

da | 28 Giu 2022 | Competenze multidisciplinari

L’Agenzia delle Entrate, a stretto giro di posta, pubblica due documenti diversi – ma collegati – sul Superbonus edilizio e gli altri bonus con dentro tutte le informazioni di dettaglio su misure, destinatari, tipologie di interventi, opzioni alternative alla fruizione diretta, scadenze, adempimenti.

La maxi-circolare

Partiamo dalla circolare 23/E/2022 del 23 giugno, che contiene tutte le regole aggiornate sulla maxi-agevolazione.

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L’Agenzia fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (DL 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Nel documento vengono quindi riepilogati in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.

La circolare

  • fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, con focus su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione e, infine, principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti;
  • tiene conto di tutte le modiche normative che si sono succedute nel tempo, in ultimo il DL Aiuti (50/2022, in corso di conversione in legge), che ha prorogato il Superbonus per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari (villette o case singole) dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Il documento ricorda anche che sono ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Lo stesso vale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.

La guida

Aggiornata al mese di giugno 2022, la guida/vademecum ufficiale sul Superbonus contiene i dettagli delle ultime novità in materia di cessione del credito/sconto in fattura, in particolare sulle regole per le cessioni parziali e le proroghe per l’esercizio delle opzioni da parte di soggetti Ires e Partite Iva.

Nell’opuscolo si sottolineano tutte le norme e provvedimenti successivi – da ultimo, la legge di bilancio 2022, il decreto legge n. 4/2022 (Sostegni-Ter), il decreto legge n. 17/2022 (Energia) e il decreto legge n. 50/2022 (Aiuti) – che hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione e individuato alcune misure di contrasto alle frodi.

Riassumendo, le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (previsti all’articolo 16-bis del Tuir), inclusi quelli antisismici (disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “sismabonus”);
  • riqualificazione energetica degli edifici (previsti all’articolo 14 del decreto legge n.63/2013 – cosiddetto “ecobonus”). Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Le opzioni alternative – cessione del credito o sconto in fattura – riguardano anche tutti gli altri bonus edilizi attualmente esistenti, tra i quali Bonus Facciate, Ristrutturazioni, Barriere Architettoniche.

Nella guida si effettua anche un riepilogo dei documenti che servono per esercitare le opzioni sopracitate, e cioè:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e revisori legali) nonché dai Caf;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. L’asseverazione certifica il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi di efficienza energetica nonché l’efficacia degli interventi antisismici ai fini delle agevolazioni fiscali e attesta la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

NB – L’asseverazione tecnica nonché l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita ai fini del Superbonus, non solo nel caso di opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione, ma anche nel caso di fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione di redditi.

Sul tema cessione dei crediti, anche considerando le regole attuali, nella guida si sottolinea che – per le comunicazioni alle Entrate effettuate a partire dal 1° maggio 2022:

  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

In questo senso è importante precisare che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento (cd. frammentazione).

In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

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