Superbonus fotovoltaico e Bonus Barriere: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Dentro il vademecum con le principali disposizioni normative, i documenti di prassi, le risposte agli interpelli e le consulenze giuridiche in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus mobili, Bonus verde, Ecobonus e Superbonus, sono ‘nascoste’ un paio di delucidazioni importanti su due aspetti particolari.
La circolare alla quale facciamo riferimento è la n.17/E/2023, che ha fatto seguito alle 14/E e 15/E in materia di visto di conformità,
Bonus edilizi: le Entrate riepilogano tutto
La circolare indica i documenti di prassi che ad oggi sono da ritenersi attuali (circolari 28/2022, 7/2021, 19/2020, 13/2019, 7/2018 e 7/2017) e fornisce ulteriori chiarimenti in linea con gli interventi normativi che hanno ritoccato la materia e con le risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o da Caf e professionisti abilitati.
Visto di conformità e controllo documentale
Nel documento è inoltre presente l’elenco di tutti i documenti che i contribuenti devono esibire al Caf o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità e che possono essere richiesti in sede di controllo documentale.
Ma veniamo ai due chiarimenti dei quali abbiamo accennato in apertura.
Impianti fotovoltaici: serve il lavoro trainante
Il Superbonus (nei limiti di legge e tenendo presenti le novità apportate in materia dal DL Cessioni) si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
L’installazione di questo tipo di impianti è ammessa ad agevolazione ‘maxi’ se è effettuata:
- sulle parti comuni di un edificio in condominio;
- sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
- su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Attenzione: l’agevolazione spetta solo se l’istallazione dei pannelli è effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica o antisismici e spetta solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico e non anche per le spese riferite agli interventi di efficienza energetica o antisismici esclusi, invece, dal Superbonus in quanto realizzati nell’ambito di un intervento di nuova costruzione.
Quindi:
- se l’impianto fotovoltaico è installato successivamente all’accatastamento dell’edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione di un intervento di coibentazione esterna, non possono essere ammesse al Superbonus neanche le spese relative all’installazione del predetto impianto non essendo stato realizzato “congiuntamente” all’intervento di coibentazione.
- se l’installazione è eseguita congiuntamente al predetto intervento di coibentazione esterna, prima dell’accatastamento dell’edificio, e le date delle spese sostenute per l’installazione dell’impianto siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori di coibentazione, è possibile accedere al Superbonus esclusivamente, tuttavia, con riferimento alle spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Bonus Barriere 75%: ok anche per sostituzione di infissi e porte
Sappiamo ormai bene che il Bonus barriere architettoniche al 75% è ‘figlio’ dell’art.119-ter del DL Rilancio (34/2020), introdotto dall’art.1, comma 42, della Legge di Bilancio 2022, poi prorogato al 31 dicembre 2025 da parte della legge di Bilancio 2023.
La circolare 17/E/2023 aggiunge, a ciò che già era noto, che l’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti: trattasi di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Insomma, la detrazione si prende a patto che siano lavori funzionali all’abbattimento delle barriere.
Come già precisato in precedenza, il bonus si prende solo per gli edifici già esistenti, non per quelli in fase di costruzione.
Per quel che riguarda il tetto di spesa (cioè il massimale), l’AdE riepiloga le regole (50 mila per unifamiliari, 40 mila per edifici/condomini con 2-8 unità immobiliari, 30 mila per edifici/condomini con più di 8 unità immobiliari) e sottolinea come, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).
Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ultimo chiarimento: il DL Cessioni ha derogato questo tipo di Bonus dai divieti della scelta dell’opzione alternativa (cessione del credito o sconto in fattura) anche dopo il 17 febbraio 2023.
Pertanto, resta aperta ogni possibilità di scelta in tal senso.