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Superbonus e sicurezza sul lavoro a maglie strette

da | 10 Mar 2022 | Prevenzione e igiene ambientale

Le novità per congruità e applicazione CCNL

Ci sono aspetti di assoluto rilievo che interessano le imprese edili – e i professionisti che ci lavorano, pensiamo ai direttori dei lavori ma anche ai coordinatori della sicurezza – con cantieri alle prese con lavori per i quali si andrà a beneficiare del Superbonus o di altri bonus edilizi.

Le novità arrivano da più parti: alcune di prospettiva (leggasi 27 maggio 2022, dal DL 13/2022 cd. Antifrodi 2), altre immediate in quanto figlie di provvedimenti già in vigore ma passati spesso sotto-traccia e per i quali è intervenuta la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), che in una delle nuove FAQ pubblicate lo scorso 15 febbraio 2022 ha fornito svariati chiarimenti di assoluto interesse per gli operatori del settore.

Andiamo, come sempre, per ordine, partendo dall’immediato per poi andare a vedere le novità ‘future’.

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Senza congruità della manodopera, bonus edilizi a rischio

Prima di tutto ricordiamo cos’è la congruità della manodopera: il decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021 ha ‘attuato’ le misure introdotte nel nostro ordinamento dall’art.8 comma 10-bis del DL Semplificazioni (76/2020). Tradotto: a partire dallo scorso 1° novembre 2021 il DURC di congruità è obbligatorio per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro.

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Il provvedimento di cui sopra ha quindi definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. L’attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Premesso (anzi rimembrato) ciò, torniamo alla FAQ n.6 della CNCE, dove si evidenzia che la mancanza della congruità potrebbe portare al mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, cioè i bonus fiscali dell’edilizia (Superbonus, Eco e Sisma classici, Facciate, ecc.).

Perché? Torniamo al ‘nostro’ DM 143/2021, che all’art.5 comma 6 recita questo: “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line […]”.

In una situazione simile, scatta la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) (“Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente“).

Affidamento lavori: per prendere i bonus, bisogna dimostrare di applicare i CCNL del settore

Arriviamo quindi all’art.4 comma 1 del DL 13/2022 (Antifrodi 2), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022.

Le imprese coinvolte sono quelle che realizzano lavori edili superiori ai 70.000 euro (di fatto le stesse obbligate a presentare il DURC di congruità).

La norma stabilisce che i benefici per i diversi bonus edilizi vengono riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.

I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture.

L’Agenzia delle Entrate, per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, potrà avvalersi dell’INL (ispettorato nazionale del lavoro), dell’INPS e delle Casse Edili.

NB – La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data, ovvero dal 27 maggio 2022.

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