Superbonus e dintorni: le novità del DDL Bilancio 2024

da | 2 Nov 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Superbonus 2024: novità e criticità

Il DDL “Legge di Bilancio 2024” è approdato in Senato dove inizierà la sua lunga analisi per arrivare alla legge definitiva che entrerà in vigore, come tutte le Manovre finanziarie, solo dal 1° gennaio del prossimo anno.

Superbonus in Manovra: niente rifinanziamenti e proroghe

Ciò che sicuramente balza all’occhio e che peraltro è stato sottolineato dalla premier Meloni e dal Ministro dell’Economia Giorgetti in sede di prima approvazione è che non ci sono rifinanziamenti ne proroghe in materia di Superbonus o altri bonus edilizi: in particolare, è stata confermata la scadenza per beneficiare della vecchia aliquota maggiorata al 110% per gli edifici unifamiliari (che avevano svolto il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022) al 31 dicembre 2023, così come non è previsto alcun cambiamento in materia di condomini, col ‘decalage’ (70% nel 2024, 65% nel 2025) ormai alle porte.

Ma oltre al ‘non fatto’, ci sono alcune misure, più o meno nascoste qua e là nel testo del DDL Bilancio, che vanno indirettamente a impattare sulle pratiche di Superbonus.

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L’aumento della ritenuta sui bonifici

L’art.23 comma 1 del DDL Bilancio 2024 ha già fatto scalpore, perché va ad impattare negativamente sugli introiti delle imprese per lavori di ristrutturazione ‘passibili’ di Superbonus edilizio.

Nello specifico, si aumenta dall’8 all’11% la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La ritenuta sarà innalzata dal 1° marzo 2024 e toglie, di fatto, liquidità alle imprese destinatarie del bonifico, perché incassano una cifra decurtata dalla medesima ritenuta.

Il tutto impatta, complessivamente e negativamente per le imprese, per circa 1 miliardo di euro

Le associazioni di categoria si sono già espresse con toni forti su questa misura, auspicando un retrofront in sede parlamentare.

Plusvalenze Superbonus: la tassa sale al 26%

Un’altra misura che va a impattare direttamente sulla maxi-agevolazione edilizia è contenuta nell’articolo 18 comma 2 del testo fatto pervenire al Senato.

Questa riguarda i ‘fruitori’ di Superbonus per ristrutturazioni edilizie che poi cedono l’immobile: l’aliquota della plusvalenza per la rivendita di un’edificio diverso dall’abitazione principale e da quelli pervenuti per successioni (cioè ereditati), infatti, viene portata al 26% se nel quinquennio precedente sono stati effettuati interventi che hanno beneficiato del Superbonus.

Letteralmente, sale al 26% l’aliquota per “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo“.

Quindi, coloro che hanno ristrutturato una seconda casa, in caso di vendita entro 10 anni dai lavori, si vedranno formalizzare una plusvalenza tassata al 26% nel proprio reddito.

Le compensazioni dei crediti INPS e dei premi INAIL con quelli per le agevolazioni fiscali

L’ultima misura che, sempre in modo indiretto, è collegata al Superbonus è quella dell’articolo 23 comma 10 e 11 e stavolta non è negativa, bensì può avere effetti positivi per i contribuenti.

Infatti, la lettera a) stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata tra l’altro:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

Inoltre, “la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto”.

Per entrambe le compensazioni, bisognerà aspettare la pubblicazione di due specifici provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate che regolamenteranno la misura.

In materia, va ricordato che le regole per la compensazione dei crediti, contenute nell’art.17 comma 1 del d.lgs. 241/1997, modificato dall’articolo della Finanziaria in parola, prevedono che i contribuenti (dipendenti o lavoratori autonomi) eseguono versamenti unitari delle tasse, dei contributi e di altre somme a favore dello Stato, delle regioni, degli enti previdenziali, anche tramite crediti fiscali di ogni tipo (quindi anche edilizi, e quindi anche derivanti dal Superbonus).

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