Superbonus e bonus edilizi: la ‘time line’ aggiornata

da | 28 Apr 2022 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Superbonus e bonus edilizi: la ‘time line’ aggiornata. Tre date da tenere a mente

Mentre si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 17/2022 (Bollette ed Energia) che lancia la quarta cessione del credito e la stesura di un nuovo provvedimento che consentirà la proroga al 30 settembre per l’esecuzione di almeno il 30% dei lavori nelle abitazioni unifamiliari (SAL 30%) per beneficiare del Superbonus 110% anno 2022, è bene ricordare alcune ‘date’ che scandiscono altrettanti adempimenti/novità in materia di bonus edilizi.

  • 29 aprile 2022: comunicazione delle opzioni per i soggetti privati (IRPEF)


Entro venerdì 29 aprile 2022 vanno inviate le comunicazioni delle opzioni (cessione del credito o sconto in fattura), relative a interventi edilizi dell’anno 2021 e a rate residue del 2020.

Il DL 4/2022 (Sostegni-Ter) ha infatti concesso un’ultima proroga per questo tipo di comunicazioni, a venerdì 29 aprile 2022: entro questa data, quindi, bisognerà comunicare al Fisco la scelta/opzione (cessione del credito o sconto in fattura) alternativa alla fruizione diretta per Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazioni.

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NB 1 – La data ‘standard’ per questo tipo di comunicazioni è il 15 marzo di ogni anno (in riferimento alle agevolazioni dell’anno precedente).

NB 2 – I soggetti Ires e a Partita Iva avranno invece tempo fino al 15 ottobre 2022, in virtù di quanto previsto dallo stesso DL 17/2022 sopracitato

  • Come si fa la comunicazione?


La comunicazione si fa telematicamente, sulla piattaforma dedicata dell’Agenzia delle Entrate.

Le Entrate, in tal senso, hanno aggiornato di recente la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti“, che illustra le funzionalità della piattaforma accessibile dall’area riservata, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

  • 1 maggio 2022: stop alla cessione ‘frammentata’ dei crediti


Da domenica 1° maggio 2022 i crediti ceduti una prima volta, nei successivi passaggi (cioè dalla seconda cessione in poi) non potranno essere oggetto di cessioni parziali.

Anche questa regola è ‘figlia’ del DL 4/2022.

Cosa cambia? Per il cessionario/fornitore (qui ricadono le imprese edili di cui sopra e anche un eventuale professionista tecnico/DL), dalla seconda cessione in poi – prima del DL 4/2022, con dentro tutte le specifiche del DL 13/2022 cd. Antifrodi 2 – si poteva cedere parzialmente il credito ricevuto. Il Decreto Sostegni-Ter ha quindi introdotto il divieto globale di frammentazione del credito.

Quindi, riassumendo, dal 1° maggio 2022, dopo la prima comunicazione dell’opzione:

  • è prevista l’attribuzione di un codice univoco al credito fiscale (cd. bollino di garanzia) che contribuente e fornitore dei beni e servizi dovranno inserire sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate di comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative;
  • vige il divieto di cessione del credito parziale tramite le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.

Il vincolo quindi vale per le cessioni successive alla prima, limitate ai soli soggetti vigilati, per i quali viene istituito il codice univoco (bollino) che segue il percorso dei crediti, per monitorare che non venga frazionato nei passaggi successivi al primo.

La prima comunicazione è cioè quella che fa il contribuente nel momento in cui ‘sceglie’ di esercitare un’opzione (sconto in fattura o cessione del credito).

Le imprese cessionarie potranno solamente cedere il credito a loro ceduto nella sua totalità e non per una parte ad una banca e per un’altra ad un’altra banca/assicurazione/soggetto vigilato.

La nuova disciplina recata dal DL 13/2022 poi inglobato nel DL 4/2022 convertito prevede dunque che:

  • per i crediti nati su opzioni ex art. 121 comma 1 del DL 34/2020 comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022 (cioè fino al 30 aprile 2022), sono consentite le cessioni parziali da parte dei cessionari e del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura (si parla quindi della seconda, terza e quarta cessione);
  • per i crediti nati su opzioni comunicate all’AdE dal 1° maggio 2022 in poi (con codice identificativo univoco) anche le cessioni del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e quelle successive alla prima (al massimo 2, condizionate) non possono essere parziali.

 

  • 27 maggio 2022: indicazione in atto di affidamento lavori e fattura


Anche qui è tutto derivante dal DL Sostegni-Ter (art.28-quater).

Ai fini dell’elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, è stato introdotto – con riferimento ai lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 – il principio secondo cui alcuni benefici (Superbonus e altri bonus) sono riconosciuti esclusivamente se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quindi rischiano di perdere i bonus edilizi i lavori edili:

  • di importo superiore a 70.000 euro;
  • che rientrano nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • che non riportano l’indicazione specifica del CCNL sopra indicato sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture.

 

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