Superbonus e bonus edilizi: chiarimenti su crediti inesistenti o non spettanti

da | 24 Mag 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Crediti ‘inesistenti’ o ‘non spettanti

Bisogna prestare molta attenzione quando, in caso di cessione del credito o di sconto in fattura da Superbonus, ci troviamo di fronte al rischio che i crediti possano essere ‘inesistenti’ o ‘non spettanti’.

Soprattutto dopo l’entrata in vigore del Decreto Cessioni, che ha apportato correttivi e modifiche alle regole della responsabilità solidale, e dopo che alcune pronunce della Cassazione si sono occupate di ‘falsi crediti di imposta’ derivanti da bonus edilizi fittizi, cioè realizzati con la frode.

In tal senso, assume particolare rilevanza il documento di chiarimenti sul tema redatto dall’AIDC (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili), dedicato proprio alla ‘veridicità’ dei crediti,

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Il documento – disponibile in allegato – può servire per tenere bene a mente quali sono i casi nei quali si rischia di incappare in crediti di imposta non spettanti o inesistenti, con tutte le conseguenze – anche penali, attenzione! – del caso.

Non spettanti o inesistenti: quando i crediti “spariscono”

Nel documento si inizia evidenziando che:

  • il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso;
  • il credito d’imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.

Il credito inesistente

Per credito inesistente “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, come specificato dall’art.13 comma 5 del d.lgs. 471/1997.

Inoltre, osserva l’AIDC, “a prescindere dalla modalità di controllo esercitabile, laddove il presupposto normativo alla base del credito sia soddisfatto dal contribuente sulla scorta di documentazione attendibile e veritiera, il credito non potrà mai essere definito inesistente. In questa ipotesi, laddove il contribuente abbia errato nel riporto, nella quantificazione ovvero nella qualificazione della fattispecie, la rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria dovrà essere ricondotta alla fattispecie del credito non spettante“.

Se invece è stato indicato un credito senza produrre la documentazione o sulla base di una documentazione non veritiera, detto credito sarà definito inesistente.

Le differenze tra crediti non spettanti e inesistenti

Anche qui, sottolinea l’AIDC, ci si può rifare ai commi 4 e 5 dell’art.13 del d.lgs. 471/1997.

Ciò che bisogna controllare bene è il momento in cui individuare il distinguo tra i due tipi di situazione, e cioè:

  • in tutti i casi in cui il contribuente si trovi nella situazione di fatto disciplinata dalla norma per la determinazione del credito di imposta e sia sostenuto da documentazione reale, ma incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma solo per non spettanza, sanzionabile nella misura più contenuta e nel termine di decadenza ordinari;
  • nei casi in cui, invece, la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, tale violazione sarà sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo previsto per il credito inesistente.

Le sanzioni sono diverse

L’art.13 del d.lgs. 471/1997 prospetta una sanzione maggiore per il credito inesistente. In soldoni:

  • nel caso di utilizzo di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante, si applica la sanzione del 30% del credito;
  • nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, è applicabile la sanzione dal 100% al 200% del credito.

AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

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