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Superbonus e bonus edilizi: la maxi-circolare delle Entrate

da | 31 Mag 2022 | Competenze multidisciplinari

opo gli svariati aggiustamenti di questa prima parte del 2022 alla disciplina del Superbonus e degli altri bonus edilizi, inaugurati dalla pietra miliare in materia ovverosia la legge 234/2021 (Manovra 2022), arriva la maxi-circolare n. 19/E/2022 del 27 maggio del Fisco a fare il punto sulle principali novità apportate dagli ultimi decreti agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020.

Prezzari e massimali

In primis, si ricorda che, come previsto dalla Finanziaria 2022, i prezzari individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal DM 6 agosto del 2020 (cd. Decreto Prezzi 1 o Decreto Requisiti tecnici), devono ritenersi applicabili, retroattivamente, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

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Il nuovo decreto del MITE del 14 febbraio 2022 (cd. Decreto Prezzi 2 o Decreto Massimali di Costo) ha poi stabilito i valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal DM 6 agosto 2022 di cui sopra – per l’asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus e dei bonus diversi. Questi massimali si applicano quindi:

  • agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022)
  • agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).

Visto di conformità e asseverazione di congruità: sono detraibili

Sempre la Legge di Bilancio 2022 – ricorda l’AdE – ha stabilito che per i bonus diversi dal Superbonus, sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

A livello di ‘tempistica’ questa detraibilità spetta anche per le spese sostenute per i bonus diversi dal Superbonus, sostenute a partire dal 12 novembre 2021 (art. 3-sexies del DL 228/2021 – Milleproroghe).

L’esonero dal visto e dall’asseverazione di congruità per i lavori di edilizia libera (no Superbonus)

Quando è possibile evitare sia il visto di conformità (che rilascia il caf o il commercialista) e l’asseverazione di congruità delle spese (che rilascia un tecnico professionista)?

L’Agenzia delle Entrate ricorda la deroga, introdotta dalla Manovra, è esclusivamente rivolta esclusivamente ai bonus diversi dal Superbonus (quindi Ristruttuazioni, Ecobonus e Sismabonus ordinari), prevedendo che, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, tale obbligo non sussiste per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi della normativa di settore e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel Bonus Facciate.

Anche qui, vale per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 in poi.

Sconto o cessione del credito per autorimesse e box

La Manovra ha allargato la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito anche per la realizzazione di autorimesse o box pertinenziali.

Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con riferimento alla predetta detrazione, è possibile per il contribuente optare:

  • per la cessione del credito delle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
  • per lo sconto in fattura e per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.

La possibilità vale anche per il futuro acquirente dell’unità pertinenziale il quale, nel caso in cui intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, per gli acconti versati a decorrere dal 1° gennaio 2022, deve registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito) entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle predette opzioni.

No alla frammentazione dei crediti e alla cessione parziale

Dallo scorso 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente.

Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

Tale divieto si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Importante: è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.

Le sanzioni

Il riferimento principale è articolo 28-bis del decreto “Sostegni-ter” (4/2022), che ha inserito nell’articolo 119 il comma 13-bis.1, il quale prevede che è punito, con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50 a 100mila euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni:

  • espone informazioni false;
  • omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

Il tutto vale sia per il Superbonus che per gli altri bonus.

Riguardo alle polizze assicurative, la maxi circolare dell’AdE chiarisce che l’obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato:

  • un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500mila euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • ovvero, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro.

Richiamo ai contratti collettivi

In ultimo, nella maxi-circolare si ‘tratta’ il comma 43-bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, introdotto dal DL “Sostegni-ter”.

Riassumendo, per godere dei benefici di cui agli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del DL Rilancio nonché del bonus mobili, bonus verde e bonus facciate, il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70mila euro, è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori), che i lavori edili, di cui all’allegato X al Dlgs n. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

NB1 – Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

NB2 – Qualora per errore in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

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