Documentazione per Superbonus e altri bonus edilizi
Esiste una serie notevole di documenti che bisogna produrre, trasmettere e conservare se non si vuole rischiare di perdere il Superbonus (ma anche gli altri bonus classici)
Sappiamo che per ‘prendere’ le agevolazioni fiscali non si deve solo rispettare il requisito oggettivo, ma anche essere in regola con adempimenti di carattere diverso, che peraltro sono stati riepilogati di recente dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E/2023, all’interno della quale sono stati dettagliati, in vari punti, i documenti e gli adempimenti collaterali alle agevolazioni edilizie e, di conseguenza, anche i casi nei quali si rischia di perdere i bonus edilizi.
Gli adempimenti standard (CCNL, DURC congruità, SOA)
Primo: per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70 mila euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022).
Se non c’è indicazione, nelle fatture emesse, del CCNL, non si perde la detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
Per quel che riguarda il DURC di congruità, l’impresa edile lo dovrà presentare come da regole già specificate in merito.
Da rimarcare inoltre che dallo scorso 1° luglio è diventato operativo anche l’obbligo di presentare la certificazione SOA nei cantieri con lavori che superano i 516 mila euro.
Titoli abilitativi e difformità delle opere edilizie: cosa succede ai bonus
Tra i documenti da conservare, chiariscono le Entrate, rientrano anche tutti i titoli abilitativi esistenti e richieste dalla normativa urbanistica vigente, come ad esempio permesso di costruire, SCIA, CILA-S, eccetera.
Per quel che riguarda le opere edilizie difformi, vanno distinte, in relazione all’eventuale decadenza dal beneficio, due situazioni:
- la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
- la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.
Comunicazione all’ASL
Quando si effettua un lavoro edilizio, con cantiere, che porta a beneficio fiscale è obbligatoria inoltre la comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente nel territorio.
Questa comunicazione, inviata con raccomandata A/R o altre modalità stabilite dalla Regione prima di iniziare i lavori, deve contenere le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell’intervento da realizzare;
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell’intervento di recupero.
In mancanza, il bonus decadrà solo se risulta che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente.
Altri adempimenti da ricordare
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante, cioè che riporta la causale del versamento, il codice fiscale di chi lo effettua, ecc). In mancanza, si può sanare con dichiarazione dell’azienda che attesti di aver ricevuto e contabilizzato il pagamento relativo ai lavori.
E’ necessario, se il Fisco lo richiede, esibire fatture/ricevute inerenti i lavori, così come essere in regola con il rispetto delle norme di tutela della sicurezza dei lavoratori in cantiere.
Mancata trasmissione a ENEA della documentazione: cosa succede?
Per quel che riguarda, infine, l’asseverazione ENEA, dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico (Bonus Ristrutturazioni), da effettuare sul sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, in ogni caso – scrive l’Agenzia delle Entrate – in mancanza o in ritardo non si perde il diritto alle detrazioni edilizie.
Per l’Ecobonus e il SuperEcobonus, invece, si applica l’istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del DL 16/2012) in caso di omesso invio.
In questo modo non si perde il diritto alla detrazione, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente:
- invia la scheda, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. L’espressione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione” deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso. Per termine di presentazione si intende quello “ordinario” di presentazione del Modello REDDITI, a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni previsto dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998;
- versa contestualmente 250 euro (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista.