Il Decreto Semplificazioni (73/2022), ampiamente modificato dalla Camera, inizia il suo rettilineo finale al Senato con dentro l’ennesima modifica in materia di Superbonus edilizio.
L’art.40-quater del nuovo testo, inserito proprio dalla Camera, abroga il comma 3-ter dell’articolo 2 e il comma 3 dell’art.7 del decreto 50/2022 (convertito in legge 91/2022), il Decreto Aiuti.
La modifica è ‘lampo’ ma l’impatto è notevole: si consente infatti alle banche di cedere tutti i crediti fiscali da Superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA, anche quelli comunicati all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.
Facciamo però un passo indietro. L’art.14 lettera b) del DL 50/2022, infatti, aveva apportato una modifica per la cessione del credito delle banche, che si erano viste allargare il ‘perimetro’ di possibilità a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Ai sensi del comma 1-bis le nuove norme si applicano anche alle cessioni o allo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge n. 91/2022, di conversione del decreto (avvenuta il 16 luglio 2022), ma il comma 3 dell’art. 57 stabilisce che l’operatività delle disposizioni decorre dalle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Con l’intervento operato nel DL Semplificazioni si va quindi a ‘sbloccare’ questa situazione, consentendo alle banche di ‘svuotare’ i cassetti fiscali bloccati.
Cessione dei crediti: cosa possono fare le banche?
Le banche possono, sin dal secondo passaggio – quindi, senza aspettare il quarto – cedere i crediti ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali (cioè banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni), o alla banca capogruppo.
Quando il DL Semplificazioni diventerà legge, potranno farlo – come visto sopra – anche per quelli comunicati prima del 1° maggio 2022.
Responsabilità solidale: nulla di fatto
Se lo sblocco di cui sopra, con l’eliminazione del limite del 1° maggio, è passato, un ‘niente da fare’ si certifica invece con la proposta di eliminare la responsabilità solidale dell’acquirente del credito, che può essere chiamato a rispondere di eventuali condotte fraudolente del cedente.
Il fornitore che applica lo sconto in fattura o il soggetto che acquista il credito continueranno quindi ad essere responsabili in modo solidale con il soggetto che, a fronte di un intervento, ottiene la detrazione fiscale pur non avendone diritto.