Rivoluzione certificazioni SOA obbligatorie per le imprese che lavorano con il Superbonus
Alcuni lo avevano chiesto a gran voce, altri si stanno già ribellando: fatto sta che la conversione in legge del DL Taglia Prezzi o Decreto Ucraina (21/2022), attualmente all’esame del Senato e in dirittura d’arrivo (scadenza 20 maggio…) porta con sé una novità non di poco conto in materia di Superbonus edilizio.
L’articolo 10-bis (inserito con apposito emendamento) prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi ‘maggiorati’ al 110%, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 comma 2 del DL 34/2020, può essere affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (SOA) ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’art.84 del Codice Appalti;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’art.84 del Codice.
Attenzione: la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione sopra menzionata.
Quindi, riepilogando, si prevede un periodo transitorio che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. In pratica:
- l’obbligo di richiedere la SOA scatterà dal 1° gennaio 2023, visto che da quella data le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori, ma, appunto, in questi 6 mesi (cioè fino al 30/06/2023) basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione;
- dal 1° luglio 2023 si partirà definitivamente, cioè le imprese dovranno invece aver ottenuto la certificazione vera e propria per poter lavorare.
NB – Ricordiamo, per completezza, che ad oggi la certificazione SOA è necessaria per partecipare ad appalti pubblici.
Applicazione CCNL edilizia nei cantieri Superbonus.
C’è, infine, un altro emendamento al DDL di conversione del DL Taglia Prezzi inerente il Superbonus.
Riguarda nello specifico un altro obbligo in capo alle imprese edili, quello della sottoscrizione del contratto CCNL dell’edilizia per lavori di importo superiore a 70mila euro. Viene chiarito che il vincolo si applica “alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro” e si sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi “è riferito esclusivamente ai soli lavori edili”.