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Superbonus case unifamiliari: come si dimostra il 30% del SAL entro il 30 settembre 2022

da | 6 Set 2022 | Costruzione, ambiente e territorio

Sappiamo ormai bene che entro il prossimo 30 settembre andrà ‘dimostrata l’effettuazione di almeno il 30% dei lavori nel caso di cantieri con Superbonus 110% per le case unifamiliari (villette ma non solo), per prendere la maxi-agevolazione entro il 31 dicembre dell’anno corrente.

Entro questa data-limite, prorogata più volte e per ultimo spostata a fine settembre dal Decreto Aiuti (articolo 14 comma 1 DL 50/2022, convertito in legge 91/2022), va quindi dimostrata l’effettuazione del 30% dei lavori per poter poi prendere il Superbonus per l’anno 2022.

Case unifamiliari: quali sono

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La prima domanda utile è: cosa si intende per lavori effettuati in edifici unifamiliari?

Trattasi degli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dentro edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette o case unifamiliari).

Il 30% dell’intervento complessivo

Questo 30%, come chiarito anche dallo stesso Parlamento nel dossier contestuale alla conversione in legge del Decreto Aiuti, si riferisce all’intervento nel suo complesso.

Cosa significa precisamente? Che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110%.

I lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30%, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus.

La categoria di lavori

Di recente, sul tema, è intervenuta anche la Commissione consultiva della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), che ha spiegato cosa si deve intendere per intervento complessivo.

Secondo la Commissione RPT, per “intervento complessivo” si dovrà far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo e, pertanto, anche alle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a tutte le lavorazioni:

Si tratta, quindi, non solo delle spese oggetto di agevolazione Superbonus ma di tutte le lavorazioni previste nel titolo edilizio.

La Commissione aggiunge un particolare importante, cioè che la categoria di lavorazioni non è rilevante: la percentuale del 30% potrà essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni o, più in generale di lavori, fermo restando il necessario completamento di tutte le opere come previste dal procedimento edilizio.

La dimostrazione del 30% dei lavori

Sempre secondo la Commissione RPT:

  • non è obbligatorio protocollare il SAL, anche perché chi si avvale della detrazione e non delle opzioni non presenta SAL;
  • si deve comunque dimostrare l’avvenuta esecuzione dei lavori per almeno il 30% e, pertanto, viene indicata una modalità pratica ritenuta coerente con le finalità della legge.

La corretta redazione e la determinazione del SAL

Il direttore dei lavori – aggiunge la Commissione – dovrà quindi redarre un SAL il cui importo, inclusa la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi previsti nel titolo/i edilizi (CILA – CILAS o PdC o SCIA in sostituzione del PdC per interventi di demolizione e ricostruzione) e dai contratti d’appalto.

Il SAL potrà essere accompagnato dai seguenti documenti:

  • libretto delle misure;
  • documentazione fotografica;
  • informazioni utili a un’eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.

Attenzione: il SAL dovrà essere redatto in tempo utile in relazione ai limiti della scadenza prevista e potrà esserne attestata la data certa mediante utilizzo di mezzi idonei (esempio: invio di PEC all’ impresa e al Committente, apposizione di marca temporale, ecc.).

La RPT ha, infine, fornito una sorta di lista generale dei criteri coi quali si può determinare il SAL, evidenziando che:

  • se sono presenti opere realizzate, occorre procedere alla loro quantificazione e contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (SAL) controfirmata dall’impresa e per conoscenza dal committente;
  • le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate;
  • le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate.
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