Arriva un’altra guida delle Entrate in materia di Superbonus, con l’orologio che fa ‘tic-tac’ verso il 30 settembre, data limite per completare ‘almeno’ il 30% dei lavori negli edifici unifamiliari se sia vuole prendere la maxi-agevolazione su tali tipologie di immobili.
L’Agenzia delle Entrate – quindi – raccoglie nel nuovo vademecum, tratto dalla recente circolare 28/E, tutti i dettagli del Superbonus 110% con indicazione di tutti i lavori agevolabili – trainanti e trainati – e l’elenco di chi sono i beneficiari.
In realtà il documento non tratta solo il Superbonus, ma riepiloga le disposizioni normative e le indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, Bonus verde, Bonus facciate ed Ecobonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
Soggetti beneficiari della detrazione
Tra i soggetti che possono ‘prendere’ il Superbonus troviamo:
i condomìni;
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di 2 unità immobiliari a destinazione residenziale, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici;
a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2021, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professione, con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In sostanza, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, l’agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche.
Superbonus ok per gli edifici esistenti ma anche per le demo-ricostruzioni
Le Entrate ricordano che, ai fini della maxi-agevolazione, l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di “nuova costruzione” (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020).
Tale precisazione, di carattere generale, mira a escludere dall’agevolazione gli edifici di “nuova costruzione” in linea, peraltro, con la normativa di settore adottata a livello comunitario e, da ultimo, con la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/844/UE, come attuata dal decreto legislativo del 10 giugno 2020, n. 48, in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica.
L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE. Qualora l’intervento avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (Risoluzione 04.01.2011 n. 4/E).
Tipologie di edifici interessati
La guida si concentra anche sul ‘discorso’ trainati e trainanti nelle svariate tipologie di edifici possibili.
Il Superbonus spetta infatti a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”), riguardanti:
parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti” sia “trainati”);
parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (sia “trainanti” sia “trainati”); – edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia “trainati”);
unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia “trainati”);
singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (solo “trainati”).
Trainati e trainanti: quali differenze?
Le due macrocategorie di interventi trainanti sono:
gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (SuperEcobonus);
gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (SuperSismabonus).
Sono invece interventi trainati, perché eseguiti assieme ad almeno uno dei trainanti di efficienza energetica:
gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto legge 63/2013;
l’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo;
l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.
I predetti interventi sono ammessi al Superbonus se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica e se assicurano nel loro complesso il miglioramento di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.