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Superbonus 110% tra varianti, asseverazioni, riscaldamento, riparazione: le ultime indicazioni fiscali

da | 31 Ago 2021 | Competenze multidisciplinari, Notizie

Con tre nuove risposte ad altrettanti interpelli, il Fisco “d’agosto” conferma che il Superbonus 110% non va mai in ferie e che i dubbi sono sempre attuali per contribuenti e professionisti, impegnati coi lavori edilizi che possono beneficiare della maxi-detrazione istituita dal DL Rilancio.

 

  1. Asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo: la dead line del 16 gennaio 2020

    La risposta 554 del 25 agosto si riferisce ad alcuni lavori di “demo-ricostruzione” per i quali, seppur sospesi, iniziati nel 2018, non risulti presentata l’asseverazione contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, come previsto dal DM 58/2017, che a quel tempo disponeva che alla richiesta del titolo autorizzativo fosse allegata, per l’accesso alle detrazioni, anche l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Le Entrate spiegano che l’attestazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo non consente l’accesso alla detrazione, in quanto non conforme alle disposizioni vigenti all’epoca. Si tratta quindi di un ‘prima’ e un ‘dopo’: per i titoli richiesti PRIMA del 16 gennaio 2020 (e quindi siamo in questo caso), un’asseverazione tardiva, ossia non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, non consente l’accesso alla detrazione, in quanto non conforme alle disposizioni.

✅ LINK ALLA RISPOSTA INTEGRALE 554/2021

 

  1. Niente SuperEcobonus 110% per l’immobile sprovvisto di riscaldamento

    Nella risposta 557 del 25 agosto, invece, l’AdE sottolinea che per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 119, comma 1 lettera a) del DL 34/2020 su un’unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento, il SuperEcobonus 110% non si può prendere. Ai fini dell’Ecobonus, infatti, per gli edifici nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. È vero che l’art. 1, comma 66, lettera c) della Legge di Bilancio 2021 ha inserito nell’art.119 del DL Rilancio il comma 1-quater, che di fatto ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A, ma per rientrare in questo perimetro SI DEVE dimostrare che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. Solo in tale ipotesi, si è esonerati dal produrre l’APE iniziale. La mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione è quindi una condizione preclusiva all’ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell’Ecobonus. Insomma: l’unità immobiliare C/2 descritta nell’istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico e fruire del SuperEcobonus 110%.

✅ LINK ALLA RISPOSTA INTEGRALE

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  1. Interventi “di riparazione o locali”: Superbonus ok
    Chiudiamo questa breve rassegna di fine agosto con la risposta 560 del 27 agosto, dove si evidenzia che gli
    interventi eseguiti su una villetta per eliminare le situazioni critiche di lesione e ripristinare le condizioni di sicurezza statica dell’immobile possono fruire del Superbonus, considerato che saranno “di riparazione o locali”, come prevede il punto 8.4.1 del testo delle NTC (norme tecniche per le costruzioni) 2018.Il Fisco, essendo questa una materia piuttosto delicata, ricorda che sul tema sono stati rilasciati due diversi pareri (prot. n. 3600 del 7 aprile 2021 e prot. n. 7035 del 13 luglio 2021) della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28/02/2017.Secondo quanto indicato nei pareri sopracitati, gli “interventi di riparazione o locali”, quelli che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura, come, ad esempio, il rafforzamento della struttura dei muri, la cerchiatura di travi e colonne, le catene tiranti, realizzati su una “villetta a schiera”, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’art.16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, sono conformi all’art.119, comma 4, DL Rilancio e sono quindi agevolabili. Ovviamente, si potrà fruire del Superbonus solo se un professionista abilitato attesta che i lavori per l’adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica siano “di riparazione o locali”.

✅ LINK ALLA RISPOSTA INTEGRALE

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