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Superbonus 110% tra sottotetto non riscaldato e rimozione dei decori architettonici

da | 14 Ott 2021 | Competenze multidisciplinari, Notizie

Sappiamo bene che ci sono regole precise – ma a volte di difficile comprensione – per il Superbonus 110% e allora, in alcune recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi alcuni paletti utili per riepilogare delle particolarità molto ricorrenti. 

Sottotetto non riscaldato 

La risposta 680/2021 riguarda i sottotetti. Se non è riscaldato, per calcolare la superficie disperdente lorda – che ai fini del 110% deve essere interessata dagli interventi di efficienza energetica per più del 25% del totale – non si può considerare la misura del tetto. 

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In virtù delle modifiche apportate al Superbonus dalla Finanziaria 2021, rientrano infatti nel 110 anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Per il calcolo della superficie disperdente lorda, pertanto, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato. 

Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico 

Nella risposta 684, invece, il Fisco ci ricorda che in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, le spese di efficientamento energetico da Superbonus 110% sono solo quelle relative al volume preesistente.

 Questo perché – come spiegato in una specifica nota del CSLP – “a differenza del ‘SuperSismabonus’ la detrazione fiscale legata al ‘SuperEcobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam”. 

Ne deriva che bisognerà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, procurarsi un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.  

Decori architettonici 

L’ultima risposta del trittico, la 685, spiega che le spese di rimozione e riposizionamento dei decori architettonici della facciata isolante rientrano nel 110% solo se il tecnico abilitato attesta che sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata. 

Qui si richiama la circolare 30/2020 dell’Agenzia, precisando che: 

  •  sono escluse dal Superbonus le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti;
  • qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.
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