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Superbonus per lavori nelle zone sismiche e terremotate: si arriva fino a fine 2025

da | 16 Dic 2022 | Costruzione, ambiente e territorio

Le regole del Superbonus per gli edifici delle zone ‘terremotate’ sono diverse, ma per beneficiare del 110% fino al 31 dicembre 2025 bisogna comunque dimostrare il nesso causale tra ricostruzione ed evento sismico.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 584/2022 dello scorso 9 dicembre, lo ha ricordato prendendo spunto dai lavori antisismici finalizzati al risparmio energetico effettuati in un condominio situato in un comune in stato di emergenza a causa del terremoto del maggio 2012.

Il finale è questo: la detrazione del 110% per i lavori “trainanti” e “trainati” effettuati fino al 31 dicembre 2025 si fruisce a patto che sia dimostrato, tramite scheda AeDES o altro documento analogo, il nesso causale tra i danni subiti e l’evento sismico.

 

I lavori di efficientemente energetico

Nel caso sottoposto all’osservazione del Fisco, il condominio realizzerà, sulle parti comuni del fabbricato, opere strutturali e di isolamento termico riconosciute come “trainanti” ai fini del Superbonus, mentre sulle singole unità residenziali saranno eseguite modifiche “trainate” con sostituzione degli infissi e degli oscuranti.

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Ne deriverà un miglioramento energetico di due classi attraverso materiali più performanti e con caratteristiche che soddisfano i criteri ambientali minimi (CAM).

 

Le richieste

L’istante pone due quesiti:

  • se l’attestato di prestazione energetica APE ante-intervento possa essere predisposto dopo la comunicazione di inizio lavori considerato che, in realtà, i lavori non sono ancora iniziati;
  • se, trattandosi di opere effettuate in una zona sismica in stato di emergenza, sia possibile accedere al Superbonus per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025 beneficiando della relativa proroga.

 

Superbonus per efficientamento energetico: serve l’APE convenzionale

L’Agenzia ricorda che, per accedere al Superbonus, le opere realizzate dal condominio devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta ottenibile, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE) previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il DM Requisiti stabilisce, inoltre, che APE ante e post lavori sono certificazioni necessarie ai fini della maxi detrazione (art.7, comma 3, decreto 6 agosto 2020).

Entrambe devono fare riferimento allo stato dell’intero condominio sia per quanto riguardo la situazione iniziale che a lavori “trainati” e “trainanti” realizzati.

In ogni caso, l’AdE non è competente in merito al momento di presentazione dell’APE (rilasciato prima o dopo la presentazione della CILA), in quanto la soluzione implica valutazioni di carattere tecnico riguardanti l’efficientamento energetico.

 

Superbonus ok fino al 31/12/2025

In merito alla proroga a tutto il 2025 del Superbonus al massimo della detrazione, è l’art.119 comma 8-ter del DL 34/2020 a specificare che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, in stato di emergenza, l’agevolazione, in deroga ai termini ordinari, è applicabile alle spese eccedenti altri contributi concessi, per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025.

Tale proroga riguarda gli interventi ammessi al Superbonus realizzati su edifici residenziali, anche in condominio, o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile e terremoto, situati in uno dei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

In definitiva, il condominio istante potrà beneficiare del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

 

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