l perimetro della maxi-agevolazione del 110% prevista dall’art.119 del DL Rilancio è al centro di tre recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate, che aiutano i professionisti e i contribuenti a fare chiarezza su cosa è ammesso e cosa non lo è.
Pertinenze
Nella risposta 608/2021, si precisa che il 110% riguarda solo le unità risultanti al catasto prima degli interventi comprese le pertinenze.
Per questo motivo:
- il comproprietario di un fabbricato composto da 3 unità immobiliari accatastate separatamente, di cui 2 unità residenziali e 1 garage (pertinenza), che effettuerà sull’edificio interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, con contestuale cambio di destinazione della pertinenza e suo accorpamento a una delle unità abitative, potrà beneficiare del Superbonus;
- per la verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, vanno considerate le 3 unità immobiliari di cui si compone l’edificio risultanti al catasto all’inizio degli interventi edilizi, inclusa la pertinenza.
Unità esistenti e non esistenti
Nella risposta 609/2021, si chiarisce l’importanza dell’esistenza di una costruzione e la % di superficie residenziale propedeutica all’ottenimento del Bonus in condominio.
La richiesta è per alcuni lavori di efficientemente e miglioramento sismico in un grande condominio composto da 343 unità immobiliari, di cui 89 in categoria catastale A/2, 26 in categoria F/3, 5 in categoria A/10, 1 in categoria D/1, 222 in categoria C/6 (garage e posti auto coperti).
Di tutte queste, verranno escluse dai benefici le 26 unità in corso di costruzione in quanto “non esistenti”.
Ma attenzione, la presenza delle 26 unità immobiliari F/3 non preclude la possibilità al condominio istante di accedere al Superbonus in relazione agli interventi che riguardano le spese comuni, delle unità residenziali e non residenziali (comprese le pertinenze), nel presupposto che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%.
In tal caso, il 110% per gli interventi sulle parti comuni (trainanti) è valido anche per il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali ultimate (nel caso in esame di categoria catastale A10 – uffici e studi e D1 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e che sostengono le spese per le parti comuni.
Riassumendo: si potrà beneficiare, per gli interventi di efficientamento energetico (trainanti) della detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione delle unità immobiliari residenziali e non, comprese le pertinenze, che compongono l’edificio (con esclusione delle unità immobiliari F/3).
L’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio di almeno un intervento trainante consentirà, poi, a ciascun condomino, con esclusione delle 26 unità F/3 sopracitate, di fruire del Superbonus, effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi trainati (al massimo due unità) che rientrano nell’Ecobonus.
Convenzione tra Organizzazione di volontariato e comune
Nella risposta 610/2021, infine, le Entrate evidenziano che costituisce titolo idoneo alla fruizione del Superbonus la convenzione (scrittura privata) tra comune e OdV (Volontariato), che svolge attività di assistenza alle persone fragili o bisognose.
Il sistema di protocollazione adottato dal Comune, infatti, garantisce che l’istante ha la disponibilità giuridica dell’immobile prima del sostenimento delle spese.
Ne deriva che gli interventi che la Onlus dovrà eseguire sullo stabile per migliorarne il consumo energetico mediante il cappotto termico, la sostituzione della caldaia con tipo ibrido a condensazione, l’installazione di pannelli fotovoltaici e la sostituzione degli infissi, potranno beneficiare del regime agevolato, previo assenso del comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario.