L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al 30 settembre 2021 la speciale guida sul Superbonus 110% (artt.119 e 121 del Decreto Rilancio)
Dii fatto si è affiancata al DL 77/2021 (Semplificazioni Bis) che ha introdotto alcune semplificazioni rilevanti in materia, sia per quanto riguarda la CILA-S che per lo stato legittimo degli immobili (da non attestare).
- Superbonus: riepilogo veloce
Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
- riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), in base all’articolo 14 del DL 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Sappiamo, poi, che in luogo della fruizione diretta della detrazione, si può optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
- Le semplificazioni del DL 77/2021
Il Fisco entra dritto sulle novità ricordando che il Semplificazioni Bis ha previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio
- Lavori Asseverata (CILA)
Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001. Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:
- la mancata presentazione della CILA
- realizzazione degli interventi in difformità della CILA
- l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere
- la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Attenzione: resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento (tradotto: se l’immobile è abusivo, il beneficio decade).
Altre novità:
- per le “attività di edilizia libera” (AEL) è richiesta solo la descrizione dell’intervento;
- le “varianti in corso d’opera”, vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata;
- alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 Dpr n. 380/2001).
- I nuovi esempi concreti
A pagina 34, poi, iniziano i nuovi esempi concreti per capire meglio alcune problematiche soprattutto per quanto riguarda la differenza tra Superbonus e Bonus Ristrutturazioni.
Interessante il caso di una villetta singola con ristrutturazione ed efficientamento energetico, passando dalla classe G alla classe E. Si tratta quindi due due operazioni distinte:
- per la sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, si prende il Superbonus 110%: per spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), la cui somma è 35 mila euro, si beneficerà del 110% cioè 38.500 euro, da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro;
- per la ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni), si prenderà il Bonus Ristrutturazioni, cioè una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000), ripartita in 10 anni. Per spese pari a 55.000 euro, si ‘detrarranno’ 27.500 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).
GUIDA INTEGRALE: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus_110%25+%281%29.pdf/c11d4bd6-af26-89f9-c557-efef7c6c7452