Superbonus 110 e abusi, arriva la risposta del Mef

da | 17 Set 2021 | Competenze multidisciplinari, In evidenza, Notizie

Anche gli edifici con irregolarità possono usufruire del Superbonus. Lo ha confermato il Ministero dell’Economia e delle Finanze rispondendo ad un’interrogazione parlamentare proposta da Mario Fragomeli (Pd) e Gianluca Benamati (Pd)  in Commissione Finanze alla Camera.

Il Ministero dell’Economia ha chiarito che la presentazione della nuova Cila non prevede l’attestazione dello stato legittimo, di conseguenza separa l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia.

La risposta è arrivata in relazione al caso di un condominio caratterizzato da abusi non sanabili, ossia “provvisto di concessione edilizia e di titolo abilitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico”, reso però alienabile in seguito al ravvedimento dei condomini. 

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Il Ministero dell’Economia ha innanzitutto spiegato che, secondo quanto previsto dalle ultime modifiche del decreto semplificazioni bis gli interventi relativi al Superbonus possono essere realizzati “mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo”. In sostanza, in presenza di un edificio legittimamente edificato e quindi provvisto di concessione edilizia o titolo abilitativo, la presenza di eventuali abusi e quindi lo stato legittimo non solo non devono essere indicati all’interno della CILA ma non costituiscono neanche causa di decadenza del beneficio fiscale. Rimangono le prerogative di controllo delle amministrazioni comunali. Un altro quesito riguardava la possibilità di usufruire del Superbonus per la riqualificazione energetica per un edificio in comproprietà al 50%, dopo avere già usufruito dell’agevolazione per un’altra unità immobiliare e, in caso negativo, se almeno l’altro comproprietario ne potesse usufruire. Il Mef in tal senso ha precisato che se un soggetto ha già utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento. L’altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

Infine, in merito al quesito se l’acquisto di sonde geotermiche possa essere ricompreso nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari, il Mef ha dato risposta positiva precisando che tra gli interventi cosiddetti «trainanti» oggetto del Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

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