Il DPR 73/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce nuove regole paesaggistiche per campeggi, villaggi turistici e residence, in vigore dal prossimo 27 maggio
Dal 27 maggio 2026 entrano in vigore importanti semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica per le strutture turistico-ricettive all’aperto. Il DPR 73/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio, interviene sul DPR 31/2017 ampliando, da un lato, il novero degli interventi completamente esclusi dal nulla osta e, dall’altro, quelli assoggettati a procedimento paesaggistico semplificato. Le principali novità riguardano l’installazione di mezzi mobili di pernottamento e la realizzazione o modifica delle infrastrutture di servizio.
Mezzi mobili di pernottamento: quando non serve il nulla osta
A partire dalla data di efficacia del decreto, la collocazione di case mobili per vacanze, caravan, autocaravan e strutture analoghe all’interno di campeggi, villaggi e altre strutture ricettive all’aperto non richiede più l’autorizzazione paesaggistica, purché l’insediamento avvenga in contesti già regolarmente autorizzati sotto il profilo paesaggistico. La semplificazione è circoscritta alle strutture “in regola” e non opera in modo indiscriminato.
La modifica al DPR 31/2017
Il DPR 73/2026 incide direttamente sugli allegati del regolamento del 2017, che distingue tra interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A) e interventi soggetti a procedura semplificata (Allegato B). L’intervento normativo è mirato e riguarda esclusivamente le strutture turistico-ricettive all’aperto già dotate di specifico titolo paesaggistico.
Nuova ipotesi di esclusione dall’autorizzazione
All’interno dell’Allegato A viene introdotta una nuova fattispecie che consente l’installazione, anche non temporanea, di mezzi mobili di pernottamento e dei relativi accessori senza necessità di autorizzazione paesaggistica. Rientrano in tale previsione le case mobili, i caravan, gli autocaravan e le pertinenze funzionali al loro utilizzo.
Requisiti indispensabili
L’esclusione è subordinata al rispetto di condizioni puntuali. La struttura ricettiva deve essere già autorizzata anche con riferimento alle aree attrezzate dotate di allacci alle reti elettriche, idriche e fognarie.
I mezzi installati devono inoltre possedere le caratteristiche dei veicoli ricreazionali secondo le norme tecniche vigenti, essere idonei alla circolazione o al trasporto su strada, rispettare la normativa regionale di settore, non avere ancoraggi permanenti al suolo e collegarsi alle reti mediante sistemi facilmente removibili.
È inoltre obbligatoria la rimozione alla cessazione definitiva dell’attività, senza alterazioni stabili del paesaggio.
Interventi ammessi con autorizzazione semplificata
Il decreto amplia anche i casi riconducibili alla procedura paesaggistica semplificata. Rientrano in questa categoria gli interventi sulle strutture ricettive all’aperto già autorizzate che comportano la realizzazione di infrastrutture a rete, la variazione del numero delle piazzole attrezzate o la loro diversa distribuzione interna.
La semplificazione è ammessa solo in assenza di nuove costruzioni e senza incremento della capacità ricettiva complessiva.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le modifiche introdotte dal DPR 73/2026 trovano applicazione dal 27 maggio 2026 e incidono in modo significativo sulla gestione operativa e autorizzativa delle strutture turistico-ricettive all’aperto, rafforzando l’impianto delle semplificazioni paesaggistiche.














