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Sistema di prevenzione dai rischi ambientali in ogni regione

da | 6 Lug 2022 | Costruzione, ambiente e territorio

Ogni regione avrà il suo Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Snps). Al ministero della salute il compito di coordinare le attività sul territorio, definendo linee guida per garantire approcci standardizzati. È quanto prevede il decreto del Ministero della salute del 9 giugno pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 155 del 5 luglio. Il decreto va a individuare i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Snps, introdotto con il dl 36/2022 (cosiddetto dl Pnrr 2, convertito nella legge 79/2022). La definizione del nuovo Sistema nazionale è infatti uno degli interventi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’articolo 2 del dl identifica i compiti per regioni e province autonome. Ogni regione, come detto, istituirà il proprio Snps, individuando tra i soggetti che costituiscono il Sistema la struttura che sarà responsabile dell’attuazione delle politiche e che svolgerà le funzioni di coordinamento. Tra le altre cose, le regioni dovranno: definire e attuare le politiche di prevenzione includendo la salute nei processi decisionali; individuare una task force a garanzia dell’intersettorialità e sviluppare le funzioni di osservazione epidemiologica “finalizzate a garantire la promozione dele conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima”.

L’articolo 3 elenca invece i compiti in capo agli istituti zooprofilattici sperimentali. Questi ultimi: collaborano alla programmazione nazionale integrandola con le valutazioni sull’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale; partecipano e supportano l’implementazione delle attività e individuano i fabbisogni formativi in materia di prevenzione associata all’uso di animali.

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Per quanto riguarda l’Istituto superiore di sanità i compiti sono illustrati dall’articolo 4. Come per altri ambiti trattati dall’Iss, il suo ruolo sarà quello di definire approcci, metodi e procedure di valutazione, oltre che direttive, linee guida e standard sanitari per il controllo dell’esposizione ambientale. In aggiunta, dovrà essere svolto un lavoro di ricerca e analisi, di istruzione e formazione delle capacità del Snps e una continua assistenza tecnico-scientifica per la gestione delle emergenze.

L’articolo 5 chiarisce invece i compiti assegnati al Ministero della salute. Il dicastero dovrà garantire il coordinamento delle strutture regionali e promuovere l’identificazione delle aree prioritarie di prevenzione e controllo dei rischi sanitari “associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici”. Inoltre, tra gli obblighi del dicastero attualmente guidato da Roberto Speranza, ci saranno quelli di: assicurare il raccordo delle attività del Snps con gli atti di programmazione nazionale; garantire l’adozione di tutti gli atti necessari al funzionamento del Sistema; monitorare costantemente l’attuazione dei provvedimenti; favorire la rilevazione dei fabbisogni formativi del Snps e convocare annualmente la Conferenza del Sistema per discutere delle attività passate e future.

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