Per le società che eseguono interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’Ecobonus (art.14 DL 63/2013) e il Sismabonus (art.16 DL 63/2013) spettano limitatamente al volume presente all’inizio dei lavori.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una recente risposta, la n. 814/2021, dove si evidenzia fra l’altro che per entrambe le tipologie di intervento, ai fini della determinazione delle soglie di spesa, si deve considerare esclusivamente le unità esistenti all’inizio degli stessi lavori.
Incremento di volume: SuperEcobonus ed Ecobonus ordinario in analogia
Il Fisco ricorda – con specifico riferimento alle spese che beneficiano della detrazione di cui all’art.14 del DL 63/2013 – che con nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – pronunciandosi con riferimento alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. d) del Testo Unico Edilizia – ha chiarito che «a differenza del “Supersismabonus” la detrazione fiscale legata al “Superecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam».
Sebbene tale pronuncia sia riferita al SuperEcobonus il principio è estensibile anche ai lavori di riqualificazione energetica classici (Ecobonus ordinario), atteso che all’interno della previsione dell’art.119 del DL Rilancio vengono richiamate le disposizioni di cui al citato articolo 14.
Quindi: i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento non precludono, comunque, al contribuente istante la possibilità di fruire della detrazione per la riqualificazione energetica, nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle interpretazioni fornite dall’amministrazione finanziaria.
In ogni caso, la società dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, utilizzando criteri oggettivi.
Le parti comuni dell’edificio residenziale
Con riferimento alla detrazione di cui all’art.14, comma 2-quater.1 (cd. Ecosismabonus) del DL 63/2013 resta fermo quanto già chiarito con la circolare n. 19/E del 2020, per cui la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6).
In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
NB – Il beneficio fiscale di cui sopra si può prendere, in alternativa ad Ecobonus e Sismabonus, dai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Quale situazione “catastale” si considera?
L’AdE evidenzia che nel caso di interventi che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.