L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Sismabonus Acquisti resta utilizzabile, ma senza sconto in fattura né cessione del credito
Per gli atti di compravendita stipulati nel corso del 2025 relativi a immobili antisismici, il Sismabonus Acquisti continua a essere riconosciuto, ma esclusivamente sotto forma di detrazione Irpef. Viene infatti meno la possibilità di ricorrere alle opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito, mentre resta confermata la maggiorazione dell’aliquota al 50% in presenza dei requisiti per l’abitazione principale.
I chiarimenti arrivano dalla Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 30/2026, che definisce il regime applicabile alle agevolazioni per gli acquisti effettuati nel 2025. L’Amministrazione finanziaria ribadisce che, pur restando fruibile il beneficio fiscale, le modalità di utilizzo sono oggi più limitate rispetto al passato.
Inquadramento dell’agevolazione
Il Sismabonus Acquisti, disciplinato dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013, spetta agli acquirenti di unità immobiliari cedute da imprese che abbiano realizzato interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento della sicurezza sismica di una o due classi. Il beneficio è calcolato sul prezzo di vendita, entro il tetto massimo di 96.000 euro per ciascuna unità, a condizione che l’alienazione avvenga entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori.
Si tratta di una misura distinta dal Sismabonus “ordinario”, che invece è commisurato alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi edilizi.
Le nuove aliquote applicabili nel 2025
Con la legge di bilancio 2025 è stato introdotto il comma 1-septies.1, che ha rideterminato le percentuali di detrazione. Per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota base è fissata al 36%, ma può salire al 50% qualora l’immobile acquistato venga destinato ad abitazione principale.
Per ottenere la maggiorazione è necessario che l’acquirente sia titolare di un diritto reale sull’unità e che la stessa costituisca dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari.
Qualora tale destinazione non sia immediata, il beneficio potenziato resta comunque riconosciuto se l’immobile diventa abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo anno di fruizione della detrazione. Non assume rilievo, invece, la sola dichiarazione contenuta nell’atto notarile, se non seguita da un effettivo utilizzo dell’immobile.
Stop alle opzioni alternative dal 2025
L’Agenzia chiarisce che, per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus, la possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura era limitata alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. L’estensione al 2025 riguarda esclusivamente il Superbonus, con esclusione quindi del Sismabonus Acquisti.
Di conseguenza, per gli acquisti perfezionati nel 2025, il beneficio potrà essere utilizzato solo in detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi.
Incompatibilità con il Sismabonus ordinario
Viene infine confermato il principio di alternatività tra Sismabonus Acquisti e Sismabonus ordinario. In presenza di un unico intervento edilizio di riduzione del rischio sismico, non è possibile cumulare le due agevolazioni. Se parte delle unità è già stata agevolata tramite il Sismabonus Acquisti, l’impresa non potrà applicare il Sismabonus ordinario alle restanti, trattandosi del medesimo intervento complessivo.














