Sicurezza: nuovo protocollo anti-Covid 19 nei luoghi di lavoro e applicativo per la valutazione delle prestazioni
Il Covid esiste ancora, e nelle ultime settimane il numero dei casi positivi è salito vertiginosamente. Anche per questo, vari Ministeri (Lavoro, Salute, MISE), l’INAIL e le parti sociali hanno raggiunto la ‘quadra’ sul nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.
Il documento:
- tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021;
- aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, dal ministero della Salute nonché della legislazione vigente.
L’attuale protocollo è quindi più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole – si evidenzia – ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni.
Le misure prevenzionali riguardano, quindi:
- le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19;
- le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro;
- la gestione degli appalti;
- la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria;
- le precauzioni igieniche personali;
- i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- la gestione degli spazi comuni;
- la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti;
- la gestione di una persona sintomatica in azienda;
- la sorveglianza sanitaria;
- il lavoro agile;
- la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.
Per quel che riguarda le mascherine FFP2, poi, si sottolinea come l’uso di questo tipo di DPI sia un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Per questo, il datore di lavoro:
- assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo
- su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
Valutazione delle prestazioni di sicurezza delle aziende (Vps): applicativo INAIL attivo
Sempre in materia di sicurezza, va sottolineata inoltre l’attivazione, da parte dell’INAIL, del nuovo strumento di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro.
L’applicativo è rivolto a datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, consulenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornisce alle organizzazioni, soprattutto micro e piccole, uno strumento semplice per effettuare in autonomia e in forma sostanzialmente anonima:
- un primo riscontro sul rispetto alle prescrizioni di legge;
- una autovalutazione delle proprie politiche prevenzionali tracciandone le evoluzioni nel tempo;
- un confronto delle proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe.
Il Vps consente di avere indicazioni sui riferimenti normativi, tecnici e organizzativi per gestire le eventuali criticità riscontrate con collegamenti alle pertinenti sezioni dell’area “Conoscere il rischio” del portale Inail.
L’applicativo non ha pretese di esaustività rispetto a processi produttivi, tipologia di organizzazioni e di rischio e non sostituisce la valutazione di tutti i rischi a carico del datore di lavoro, con i relativi adempimenti, ai sensi del d.lgs. 81/08.